Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Intanto cerchiamo di inquadrare la posizione dell’associazione: qualificandosi a.s.d. non iscritta alla FIDS supponiamo sia affiliata a un Ente di promozione sportiva; in caso contrario non potrebbe essere iscritta al RAS e quindi fregiarsi della qualifica di a.s.d.
Ciò premesso, la disposizione di riferimento è l’art. 25, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2021, che recita: “Ricorrendone i presupposti, le associazioni e Società sportive dilettantistiche … possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente“.
Il dubbio nasce dalla locuzione “secondo la normativa vigente“: quella ordinaria o quella sportiva?
Da un lato, infatti, quell’inciso parrebbe voler dire che non si applica la speciale normativa sui compensi sportivi ma quella ordinaria; dall’altro non parrebbe giustificata la differenza di trattamento, sempre nell’ambito sportivo, fra dipendenti, lavoratori autonomo e co.co.co. da un lato, e prestatori d’opera occasionali dall’altro.
Tale disposizione non è stata modificata dall’ultimo correttivo, che però ha abrogato la lettera “a” dell’art. 53, II comma, del T.U.I.R., che comprendeva fra i redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36“.
Quindi per i redditi da prestazione d’opera occasionale sportivi non è più prevista una collocazione “speciale” fra i redditi di lavoro autonomo, ma rientrano nella previsione “generale” dei redditi diversi, sulla base dell’art. 67, lettera “l”, del T.U.I.R.: “Sono redditi diversi … l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente“.
Sulla base di tale modifica, pur se sappiamo che c’è chi sostiene una interpretazione diversa, riteniamo che la collocazione fra i redditi diversi sostenga ancora di più la tesi che “secondo la normativa vigente” significhi “secondo le regole generali e non quelle sportive”.
In conclusione, rispondendo al quesito:
- certamente l’a.s.d. può stipulare con i docenti rapporti di prestazione d’opera occasionale
- i compensi nell’ambito di tali rapporti andranno trattati come tutti i compensi per prestazioni occasionali: ritenuta d’acconto del 20% (30% se stranieri) e contribuzione previdenziale sulla parte eccedente i 5.000 euro