Il quesito
Risposta di: Giuliano SINIBALDI

Una s.s.d. che si trovi nelle condizioni richieste dall’art. 25 del decreto “Rilancio” (riduzione del fatturato o dei ricavi commerciali relativamente al mese di aprile 2020 superiore a 1/3 del fatturato e/o dei ricavi commerciali del mese di aprile 2019) può certamente – con riferimento, per l’appunto, ai ricavi commerciali conseguiti – richiedere il contributo a fondo perduto.
Il caso è stato oggetto di specifica analisi da parte dell’Agenzia Entrate nell’ambito della recente Circolare 22E del 21/07/2020, la quale, rispondendo a un quesito posto da una Associazione di Promozione Sociale, ha ampliato la casistica anche alle a.s.d. e s.s.d. che operano in regime di L. 398/1991.
Si riporta, a beneficio del lettore, il passaggio della circolare sopra richiamato
2.5 Associazione di promozione sociale
Quesito Si chiede se un’associazione di promozione sociale (a.p.s.) che applica il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 possa fruire del contributo fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto rilancio, nell’ipotesi di riduzione delle entrate derivanti dall’attività non commerciale realizzata nei periodi di riferimento.
Risposta Come chiarito con la circolare 13 giugno 2020, n. 15/E, possono fruire del contributo anche gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 8 Possono, inoltre accedere al beneficio i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che determinano il reddito forfettariamente ai sensi dell’articolo 145 del TUIR, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro (tra le quali le associazioni di promozione sociale) che determinano il reddito ai sensi dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Al riguardo, stante il rinvio espresso operato dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Ne consegue che per la sola parte relativa all’attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Quanto qui indicato, tuttavia, vale lì dove si segua la linea interpretativa posta alla base del quesito, ovvero che rilevino solo i ricavi commerciali; preme rilevare infatti che nell’approfondimento “Base di calcolo ai fini del contributo a fondo perduto e corrispettivi decommercializzati” a firma congiunta del dott. Stefano Andreani e di chi scrive, viene proposta una diversa lettura.