Il quesito
Risposta di: Maurizio FALCIONI
La circolare 15/E del 13/06/20 di Agenzia Entrate al punto 1. specifica che … l’ambito soggettivo ricomprende i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione e titolari di reddito di agrario, “titolari di partita Iva”. Continua indicando …. si tratta in particolare: degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR.
Nell’art. 55 del T.U.I.R. si specifica che sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese comm.li … si intende l’esercizio per professioni abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 … anche se non organizzate in forma di impresa.
Secondo il combinato delle disposizioni predette, la a.s.d. titolare di partita IVA accede, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti, alla richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. 34/2020.
Il dubbio del lettore che ha fatto nascere l’esigenza del quesito probabilmente deriva dal disposto sempre del punto 1. delle istruzioni, quando vengono specificate le esclusioni connesse alla natura dell’attività svolta: enti … che producono redditi non inclusi tra quelli di impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 del TUIR lett. i) e l).
L’affermazione si riferisce ai soggetti non in possesso di partita iva, che svolgono pertanto operazioni commerciali prive del requisito della continuità, bensì di natura “occasionale” e che danno pertanto luogo al conseguimento di redditi diversi.
Pertanto, si conferma che l’asd dotata di partita possa accedere alla richiesta.
Relativamente alla seconda parte del quesito, premesso che a oggi i termini per la presentazione delle istanze di cui alla prima sessione del contributo a fondo perduto di cui al d.p.c.m. 11/06/2020 dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono scaduti, vediamo se sia possibile rientrare nella seconda sessione di presentazione aperta dal 22/06/20 al 28/06/20.
Il primo dei pre-requisiti dettati dal d.p.c.m. è: non essere titolari di un contratto di locazione. Ora bisogna capire se avere in concessione un impianto sportivo da parte di un Comune è assimilabile all’essere conduttore in ambito di contratto di locazione.
In merito, il sito sportgov.it, verificato in data 23/06/20, indica nell’ambito delle domande frequenti (FAQ) la seguente risposta: tutte le ASD/SSD che sono in possesso di un contratto di concessione (non locazione) e che non hanno partecipato alla prima domanda del bando possono partecipare alla richiesta del beneficio.
Ultima cosa ma non di minore importanza è capire se il contributo a fondo perduto di cui al d.p.c.m. 11/06/2020 Ufficio Sport, sia compatibile con il Contributo a Fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. 34/2020.
Il dubbio è concreto. Il d.p.c.m. 11/06/20 nella parte della prima sessione di presentazione delle istanze, quindi ove uno dei requisiti era di essere titolare di uno o più contratti di locazione, al NB. di pagina 4 indica: l’aver accesso ad altre forme di finanziamento a fondo perduto non esclude la possibilità di poter effettuare l’istanza di accesso alla misura di cui al presente documento. Viene quindi espressa una “compatibilità” con il contributo dell’art. 25 del d.l. 34/2020.
Nella parte della seconda sessione di presentazione delle istanze, questo NB non è presente e neppure ne viene fatto rimando.
Si ritiene comunque – trattandosi di due misure assimilabili – che anche per la seconda misura vi sia compatibilità con il fondo perduto ex art. 25 del d.l. 34/2020.