Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

In un’associazione sportiva dilettantistica di pesca (che d’ora in poi chiameremo a.s.d. Alfa) all’interno della struttura è presente un bar con un piccolo ristorante.
La a.s.d. Alfa è affiliata a una FSN chiamata “Assolaghi”.
È consentito l’accesso al bar e ristorante solo ai soci tesserati e pertanto agli sportivi che si tesserano alla Assolaghi tramite la a.s.d. Alfa.
A volte anche i parenti dei tesserati usufruiscono del piccolo ristorante, ma vengono prima tesserati pur non praticando attività sportiva.
Facendo riferimento alla CM dell’Agenzia Entrate 18/E del 01/08/2018 al paragrafo 6.2 viene precisato che “L’applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è, pertanto, limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte dalle associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro” e che “rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica…”.
In questo caso, a parere di chi scrive il quesito, è difficilmente configurabile che le seppur frugali “cene del sabato sera fra amici pescatori a cui partecipano anche le mogli” possano essere considerate “nel contesto di attività sportive dilettantistiche”.
D’altro canto la medesima CM 18/E al paragrafo 6.2 pagina 38 (in fondo) recita: “A titolo meramente esemplificativo, rientrano fra le attività commerciali escluse dal regime forfetario di cui alla 398/91, ma tassabili secondo le regole generali, le attività svolte da ristoranti …”
Si chiede:
- se l’a.s.d. Alfa optando per il regime della legge 398/91, possa godere del regime agevolativo della predetta legge considerando quindi l’attività di bar e ristorante connessa agli scopi istituzionali oppure se tali attività debbano essere considerate commerciali e quindi tassate secondo le regole ordinarie di imposizione fiscale (quindi no 398/91);
- se possa essere utile scindere l’attività di bar (che generalmente viene usufruita dai pescatori dopo l’attività sportiva per “prendere un caffè in compagnia”) che verrebbe pertanto assoggettata a 398/91 dalla attività di piccolo ristorante che verrebbe pertanto assoggettata a tassazione ordinaria IRES.
Grazie
Nel quesito posto dall’utente viene descritta una fattispecie piuttosto comune nella pratica quotidiana, ovvero quella della presenza di un punto ristoro (bar e ristorante) all’interno della struttura gestita da un sodalizio sportivo dilettantistico (a.s.d.), con accesso consentito ai soli soggetti qualificati (associati, tesserati).
Si chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dai servizi di bar e ristorante, in particolare se tali corrispettivi possano essere considerati come entrate “istituzionali” o “commerciali” e, in questo ultimo caso, se possano essere assoggettati al regime di favore ex l. 398/1991 o se debbano sottostare al regime fiscale ordinario (n.d.r. – con eventuale opzione per il regime forfetario ex art. 145, T.U.I.R.).
La risposta al quesito necessita di un ragionamento ampio e dettagliato, considerato che si tratta di una delle fattispecie che più frequentemente diventa oggetto di contestazione e ripresa fiscale in seguito alle attività di verifica e accertamento condotte dagli organi preposti.
Innanzitutto occorre distinguere l’attività di “somministrazione” di alimenti e bevande da quella di “ristorazione”, in quanto:
- la “somministrazione” deve essere intesa come fornitura e servizio di prodotti alimentari confezionati, pronti o che necessitano di una preparazione minima e che sono destinati ad essere consumati sul posto (il bar che offre caffè, gelati, panini o bibite, ad esempio);
- la “ristorazione” invece presuppone una trasformazione delle materie prime e un servizio (al tavolo) più articolati e specifici.
In generale, la somministrazione e la ristorazione, da parte di una a.s.d., sono considerate attività “commerciali” in senso stretto, ovvero indipendentemente dalla qualifica dei soggetti verso cui viene offerta, e quindi i relativi corrispettivi sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 148, co. 4, TUIR e dell’art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972.
Ciò tranne nel caso in cui tali attività siano del tutto marginali e occasionali rispetto alle attività precipue di effettiva promozione di discipline sportive dilettantistiche riconosciute.
Alla regola generale di cui sopra sono previste alcune eccezioni, a determinate condizioni, relative alla sola attività di “somministrazione” di alimenti e bevande, ovvero, innanzitutto, quella disposta dall’art. 148, co. 5, TUIR e dall’art. 4, co. 6, DPR 633/1972:
“Per le associazioni di promozione sociale (aps) ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti di soggetti qualificati“.
A seguire, la previsione agevolativa di cui all’art. 25, co. 2, L. 133/1999, secondo cui non sono imponibili, esclusivamente ai fini delle imposte sul reddito e quindi non anche ai fini IVA, i proventi realizzati da un sodalizio sportivo dilettantistico in regime ex L. 398/1991, in concomitanza di eventi sportivi (massimo due eventi per anno e per un importo complessivo massimo di proventi pari a euro 51.645,69), nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, tra cui a esempio la somministrazione di alimenti e bevande.
Non disponendo di informazioni più dettagliate, escludiamo tutte le eccezioni di cui sopra, ovvero l’ipotesi che le attività del bar e ristorante dell’asd siano marginali e occasionali, che l’asd in questione assuma anche lo status di aps, che abbia già optato per il regime ex L. 398/19991 e che le attività di somministrazione e ristorazione siano svolte in concomitanza di eventi sportivi.
Tutto ciò premesso, i corrispettivi derivanti dal bar e dal ristorante, per le attività di somministrazione e ristorazione, potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regime di cui alla L. 398/1991 (se incassati da associati e tesserati) a condizione che il bar e il ristorante:
- siano attrezzati all’interno degli spazi adibiti alle attività statutarie della asd o nelle immediate vicinanze;
- non siano gestiti in maniera del tutto autonoma, ovvero con orari di apertura non coincidenti con quelli dell’asd, attraverso modalità e criteri di tipo imprenditoriale, tali da distorcere la libera concorrenza di mercato (presenza di insegne esterne visibili, accesso dalla pubblica via, pubblicità e simili);
- che le loro attività possano essere considerate strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali sportivi, nel senso che tali attività consentano di soddisfare al meglio le esigenze dei partecipanti alle iniziative promosse dall’asd e quindi agevolarne la pratica rendendola più confortevole (il caffè consumato dai pescatori al termine della uscita in barca, oppure le cene frugali del sabato sera tra amici pescatori e relative mogli).
Tali condizioni sono state stabilite dalla Circolare 18/E/2018 Agenzia delle Entrate (in particolare al paragrafo 6.2, citato dall’utente) che ha introdotto, con non poche critiche e pareri contrari in dottrina, la distinzione fra attività commerciali “connesse” e “non connesse” agli scopi istituzionali, sostenendo l’assoggettamento solo delle prime al regime ex l. 398/1991, concetto non previsto dalla legge in questione e per tale motivo di dubbia legittimità, del quale tuttavia non possiamo esimerci dal consigliarne l’osservanza, per ragioni di cautela.
Per completezza segnaliamo che il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), all’art. 85, replica l’agevolazione fiscale già prevista dall’art. 148, T.U.I.R. (relativa alla somministrazione di alimenti e bevande) e non prevede più i “tesserati” tra i soggetti qualificati ma esclusivamente i soci/associati e i loro familiari conviventi.