Il quesito
Mentre è ormai palese che dal 1/1/2025 i corrispettivi specifici saranno in regime di esenzione IVA e non più esclusi, si chiede un chiarimento sul loro trattamento ai fini dei redditi sia prima che dopo la data sopra riportata. La tabella riportata alla pag. 3 di risposta a un quesito del 14 marzo 2024 del dott. Romiti li qualifica non commerciali, mentre il dott. Canta a pag. 2 del contributo del 24 gennaio sull'emissione della fattura elettronica, li definisce commerciali, ma in attesa di chiarimenti circa la loro concorrenza al plafond della L. 398/91. Ci sono poi differenze fra le tipologie di corrispettivi specifici ai fini IVA e II.DD., prima e dopo il 01/01/2025? Vi ringrazio
Risposta di: Stefano ANDREANI
Non vediamo una contraddizione fra i due contributi, semplicemente è necessario precisare il diverso significato attribuito al termine “commerciale”, utilizzato da entrambi, nella disciplina IVA e II.DD.
Per l’art. 148 T.U.I.R., le prestazioni di servizi ai soci/tesserati “non si considerano commerciali“, e tale formulazione rimane immutata sia prima che dopo l’entrata in vigore della modifica agli artt. 4 e 10 del d.p.r. 633/72, per il momento, dopo più rinvii, fissata al 1/1/2025.
Il discorso è invece differente per quanto riguarda la normativa IVA, dato che:
- nella formulazione attuale dell’art. 4, IV comma, “Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali … le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici … ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni … sportive dilettantistiche“
- nella formulazione futura dell’art. 4 tale esclusione scompare, sostituita dalla previsione dell’art. 10: “L’esenzione dall’imposta si applica … alle … prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport“.
Di conseguenza:
- ora, le prestazioni di servizi sportivi ai soci sono qualificate “non commerciali” ai fini delle imposte dirette, e “non fatte nell’esercizio di attività commerciali” ai fini IVA
- dopo la prevista modifica, rimarranno “non commerciali” ai fini delle imposte dirette, ma saranno commerciali come tutte le prestazioni di servizi, ancorché esenti, ai fini IVA.
Speriamo di aver chiarito ogni dubbio.