Il quesito
Risposta di: Franca FABIETTI

Secondo le istruzioni della Certificazione Unica 2025 (approvate con Provvedimento n. 9454 pubblicato il 15 gennaio 2025) nel campo 784 deve essere indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.
Si fa riferimento al “reddito” (somma dei compensi al netto degli oneri deducibili) non ai “compensi” (come al campo 53 – della sez. 3-bis INPS gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate).
Come si determina il reddito di un co.co.co?
L’inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta che, ai fini della determinazione del reddito, si rendano applicabili, per il richiamo operato dall’articolo 52 del TUIR, le disposizioni previste dall’articolo 51 del TUIR in tema di reddito di lavoro dipendente
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato).
L’art. 3 del TUIR individua il criterio generale di determinazione della base imponibile delle persone fisiche: l’imposta si applica sul reddito complessivo prodotto dal soggetto al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR tra cui i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Per questo motivo si ritiene che nel campo 784 debba essere indicato il reddito di € 5.760,00 pari ai compensi (€ 6.000,00) al netto dell’onere deducibile, ovvero il contributo INPS a carico collaboratore (6.000 x 50%= 3.000 x 24% = € 720,00 /3 = € 240,00).
Il fatto che non vi sia obbligo di emissione del prospetto paga, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non deve “distrarre” dall’applicazione delle regole generali: se avessimo elaborato il prospetto paga avremmo avuto
Compenso cococo € 6.000,00
Contributo INPS collaboratore € 240,00
Reddito collaboratore (Imp. Fiscale) € 5.760,00