Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Per quanto riguarda la perdita di qualifica di ente non commerciale in generale, ovvero indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, essa avviene, secondo quanto disposto dall’art. 149 del T.U.I.R. al comma 1, qualora esso eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta (la giurisprudenza ha poi evidenziato che per perdere la qualifica di ente non commerciale serve aver svolto attività commerciale per diversi anni), e al comma 2 di tale articolo si definiscono i parametri per la perdita della qualifica:
1. prevalenza di immobilizzazioni relativa ad attività commerciali rispetto alle restanti attività;
2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni/prestazioni delle attività istituzionali;
3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali;
4. prevalenza dei costi inerenti le attività commerciali rispetto alle restanti spese.
Questi devono essere letti come parametri che insieme ad altri elementi potrebbero portare a un giudizio di commercialità dell’ente.
Come si può rilevare agevolmente, l’eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale dipende dallo svolgimento o meno in via prevalente di attività commerciale, quindi nulla a che vedere con la denominazione utilizzata: per questa via il vostro comportamento non crea quindi alcun problema.
E comunque al comma 4 della stessa norma vi è un’eccezione proprio per i sodalizi sportivi: “le disposizioni non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche”.
Per quanto invece riguarda l’eventuale perdita della qualifica di associazione sportiva dilettantistica, ovvero di ente non commerciale svolgente nello specifico attività sportiva (qualifica alla quale sono legati ulteriori benefici, in aggiunta a quelli spettando alle associazioni senza scopo di lucro svolgenti altre attività), sia il comma 17 dell’art. 90 l. 289/2002 attualmente vigente, che l’articolo 6 del d.lgs. 36/2021 che entrerà in vigore il prossimo 1/7/2023, chiedono che gli enti sportivi indichino nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, senza alcun riferimento al distinguo tra mono o polisportiva e senza specifici obblighi di menzionare tale finalità, o di indicare la denominazione completa, in tutta o parte della comunicazione verso l’esterno.
Su tale ultimo aspetto la Circolare 21/2003, illustrativa del citato art. 90, stabilisce che tale denominazione “deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico“, dove per “comunicazioni rivolte al pubblico” si devono intendere domanda di affiliazione, iscrizione al registro delle attività sportive, attribuzione del codice fiscale, comunicazione di variazione dati, dichiarazioni fiscali, bando, domanda di contributo, contratto, ricevuta ecc., ovvero tutti gli atti in qualche modo “ufficiali”; l’obbligo è quindi circoscritto a una parte delle situazioni nei quali si spende il nome dell’associazione, non certo a tutte, come riepiloghiamo qui di seguito.
In conclusione:
a) l’omessa indicazione della denominazione completa e corretta non è di per sé motivo di disconoscimento della qualifica di a.s.d. e quindi di spettanza dei relativi benefici fiscali e previdenziali
b) è corretto e opportuno, alla luce dalla Circolare 21/2003, indicare la denominazione completa e corretta nelle comunicazioni verso l’esterno di particolare rilevanza; rispetto a quanto indicato nel quesito, quindi:
– sull’insegna della sede, nel sito web e in calce alle locandine eventi è opportuno indicare la denominazione completa
– sulle maglie dei vari sport, sugli striscioni degli eventi, su gazebo e pulmino non vediamo problemi a indicare semplicemente la scritta Polisportiva Pinko Palla: che sia sportiva e dilettantistica è evidente proprio dal luogo in cui è collocata!
Qualora vogliate comunque variare la denominazione in Polisportiva Pinko Palla Associazione Sportiva Dilettantistica (o Polisportiva Pinko Palla Sportiva Dilettantistica, o Pinko Palla Associazione Polisportiva Dilettantistica) è necessaria la modifica dello Statuto, essendo la denominazione parte, fondamentale, di esso.
Sul tema si veda da ultimo anche Biancamaria Stivanello, La denominazione di «associazione sportiva dilettantistica»