Il quesito
Visto l'obbligo sulla tracciabilità delle spese detraibili per l'iscrizione di minori ad attività sportive chiedo se c'è ancora l'obbligo da parte dell'associazione sportiva ad emettere una ricevuta per le somme incamerate ed eventualmente quali dati devono essere indicati e se si può avere un facsimile. Secondo alcune opinioni basta la ricevuta del versamento per poter detrarre la somma
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Ai sensi dell’articolo 1, commi 679 e 680 della legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a partire dal 01.01.2020 le spese per attività sportive praticate dai minori (tra le altre) possono essere detraibili, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), solo se pagate mediante strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, debito, ecc.)
Si tratta delle spese per l’iscrizione annuale e abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni corrisposte ad a.s.d. e s.s.d. senza fini di lucro (e in generale a palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica), che danno diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19%, calcolata su di un importo massimo di € 210,00 per ciascun anno solare e per ciascun ragazzo, ripartibile tra gli aventi diritto in parti uguali.
Tale obbligo si somma e non si sostituisce agli obblighi preesistenti, pertanto coloro che vorranno fruire della detrazione in questione dovranno necessariamente conservare sia il documento di spesa (fattura, quietanza, ricevuta), sia la prova documentale dell’avvenuto pagamento con modalità tracciabili.
Il documento di spesa può consistere in una ricevuta semplice da cui devono espressamente risultare, come rigorosamente stabilito dal Decreto Interministeriale del 28/3/2007, i dati anagrafici del sodalizio sportivo, la causale, l’importo e l’attività sportiva praticata, i dati anagrafici del minore praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
L’obbligo in esame è entrato in vigore il 01.01.2020; tuttavia, considerate la vastità del campo di applicazione e alcune incertezze sull’esatto ambito applicativo e operativo della disposizione (tra i dubbi si pensi, ad esempio, al caso in cui il pagamento tracciabile avviene tramite un POS che non rilascia la ricevuta limitandosi a inviare al contribuente un sms di conferma), era stato chiesto da più parti lo slittamento al 1 aprile 2020: detta proroga, dapprima annunciata dal Governo, non è però stata inserita nell’iter di conversione in legge del decreto milleproroghe. La norma è quindi pienamente operativa fin dal 1/1/2020.