Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La regolamentazione della figura del vicepresidente è rimessa all’autonomia negoziale del sodalizio sportivo.
Se, normalmente, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente – in caso di sua assenza o di impedimento – nelle mansioni in cui viene espressamente delegato, al medesimo possono essere attribuiti ulteriori compiti e/o mansioni ritenuti utili da ciascun ente.
Trattandosi, come detto, di disciplina completamente demandata al singolo sodalizio, deputato a normare (in assenza di espressa previsione normativa) la descrizione del vicepresidente e l’attribuzione dei compiti spettanti a tale figura, non è possibile fornire una risposta valevole per tutti i casi concreti.
Una risposta esaustiva e completa presupporrebbe invero la conoscenza dello statuto del sodalizio dell’utente che ha posto il quesito.
La disciplina della figura del vicepresidente non è stata “toccata” dalla riforma dello sport, proprio perché il legislatore statale non si è potuto addentrare in aspetti demandati all’autonomia negoziale dei singoli club.
Con riguardo al caso specifico posto dal lettore, relativo alle possibili conseguenze per l’approvazione del bilancio in caso di dimissioni del vice presidente, non sembra invero che la situazione configurata possa determinare un problema, considerato che l’approvazione del bilancio, predisposto dal Consiglio direttivo, spetta all’assemblea ordinaria.
Se il Consiglio direttivo è in grado di curare la redazione del documento citato (perché solo il vicepresidente è dimissionario e quindi è in grado di funzionare), non sembra sussistere alcun impedimento all’approvazione del bilancio. Tuttavia, come detto, si tratta di indicazioni di ordine generale, espresse senza conoscere il caso concreto.