Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il quesito del gentile lettore, avente ad oggetto la proroga dei contratti di lavoro dei collaboratori, presuppone, in realtà, la risoluzione di numerose altre questioni collegate.
Con riguardo alla richiesta relativa alla possibilità di conferire un incarico di collaborazione sportiva al socio componente del Consiglio di amministrazione, si ritiene di rispondere in senso affermativo purchè non sia espressamente vietato dallo statuto societario (è inoltre consigliabile verificare anche le prescrizioni normative dell’organismo affiliante). È, tuttavia, necessario ricordare che, in assenza di preclusioni, il Consigliere interessato deve astenersi dal partecipare alla delibera del CdA di attribuzione dell’incarico (e di determinazione delle relative condizioni) per evitare possibili conflitti di interesse.
In merito all’altra situazione prospettata, concernente il collaboratore pensionato, invece, è doveroso segnalare la necessità di verificare la compatibilità con il tipo di trattamento pensionistico (ad es, quota 100, al riguardo, si v., l’approfondimento di B. Stivanello, Lavoro sportivo e “quota 100”: divieto di cumulo anche per i compensi inferiori a 5.000 euro?).
Venendo, infine, alla domanda principale, avente a oggetto la possibilità di rinnovo dei contratti di collaborazione sportiva, deve sottolinearsi l’importanza di seguire una procedura corretta in cui è fondamentale che il Consiglio di amministrazione deliberi, motivandola adeguatamente, la necessità di rinnovo del rapporto di collaborazione, nonché le condizioni del rapporto medesimo. Al riguardo, come detto, è opportuno che il Consigliere – designato quale collaboratore – si astenga dal partecipare alla delibera – per evitare possibili contestazioni circa un potenziale conflitto di interesse.
Il contenuto del contratto di collaborazione sportiva deve essere dettagliato e rispettoso dei requisiti indicati dalla riforma dello sport, al fine di non rischiare di incorrere in un’eventuale riqualificazione della natura giuridica del rapporto in termini di subordinazione. A tal fine, è, pertanto, fondamentale tenere conto (non solo delle disposizioni normative, bensì anche) degli indici di subordinazione.
In definitiva, la stipula di un nuovo contratto con il medesimo collaboratore, ove sia:
- dettata da reali e comprovate esigenze,
- rispettosa dei requisiti normativi
- e circoscritta entro un periodo di tempo ben determinato (come quello indicato dal gentile lettore)
non sembra poter determinare il rischio di una riqualificazione della natura giuridica del rapporto come lavoro subordinato.