Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

L’agevolazione indicata nel quesito consiste in una detrazione fiscale Irpef ed Ires, concessa per i lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici esistenti.
L’agevolazione è stata oggetto di numerose proroghe, l’ultima con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto un differimento del termine ultimo di validità fino al 31 dicembre 2024.
Il quesito fa riferimento all’ambito soggettivo della normativa; sotto questo aspetto sono ammessi all’agevolazione anche gli enti privati che non svolgono attività commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche.
A questa conclusione si giunge analizzando l’estratto della circolare n. 35/E/2007, dove è scritto: “gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale“; questo riferimento, insieme ai “soggetti titolari di reddito d’impresa“, evidenzia che gli enti non commerciali (tra i quali sono annoverate le a.s.d.) sia nel caso in cui non svolgano attività commerciale, sia nel caso in cui la svolgano. Tale indicazione è confermata anche dalla “guida del contribuente” dell’Agenzia Entrate dedicata all’Ecobonus, nonché da diversi documenti di prassi.
Dal punto di vista soggettivo ricordiamo che gli interventi devono essere effettuati dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, ovvero dal conduttore in un contratto di locazione, o dal comodatario, sulla base di contratto di comodato, in questi ultimi casi è necessario che i contratti siano registrati (ai fini della data certa) e che sia stato richiesto ed ottenuto il consenso del proprietario.
In relazione all’aspetto oggettivo, L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 34/2020 si è allineata con quanto stabilito dai giudici della Corte di Cassazione e superando il suo vecchio indirizzo, stabilendo che l’Ecobonus e sismabonus trovano applicazione anche per gli immobili di imprese e le società di costruzione e locazione, a prescindere dalla loro qualificazione, quindi anche agli immobili strumentali, merce o patrimoniali. Pertanto, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, e per quelli antisismici, spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.
Le percentuali di detrazione spettante per gli interventi di risparmio energetico sono le seguenti:
65% per le spese sostenute per la generalità degli interventi;
50% per le spese sostenute per alcuni interventi, ad esempio acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari;
70-75% per interventi su parti comuni degli edifici condominiali.
Il credito di imposta determinato applicando alle diverse tipologie dei lavori eseguiti le % sopra indicate – nell’ambito dei cosiddetti “massimali” di spesa ammissibili per ogni tipologia di intervento, viene suddiviso in dieci rate annuali di pari importo.
I crediti possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura, in base all’art. 121 del d.l. n. 34/2020, con la stessa ripartizione di quote annuali in capo al cedente. In tali casi sarà necessario ottenere l’asseverazione della congruità dei prezzi da parte di un professionista abilitato (termotecnico, ingegnere, geometra) nonché il visto di conformità da parte di un dottore commercialista, visto che si può richiedere anche all’istituto di credito cessionario nell’ambito delle procedure di cessione del credito medesimo (attraverso l’utilizzo delle “piattaforme” dedicate)
L’opportunità di optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito è importante perché consente di usufruire dell’agevolazione anche ai soggetti (tra i quali solitamente si collocano le a.s.d. con redditi forfettari determinati in regime 398) che, altrimenti, non riuscirebbero ad avvalersene per assenza o insufficienza di imposta lorda da versare.
In caso di utilizzo diretto della detrazione, infatti, la quota non utilizzata entro l’anno di riferimento non può più essere recuperata, né richiesta a rimborso.
Dal punto di vista tecnico l’agevolazione è subordinata ad una serie di verifiche dell’esistenza di condizioni preliminari, di rispetto di indici di miglioramento energetico e di comunicazioni dei dati all’ENEA che rendono assolutamente necessaria l’assistenza di un tecnico qualificato.
L’ENEA è anche l’autorità deputata alle operazioni di controllo nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese per efficientamento energetico. Qualora venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti per la detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero maggiorandolo degli interessi e delle sanzioni.