Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Certamente spetta tale esenzione, come è legittimo ii dubbio esposto nel quesito.
L’articolo 27-bis in esso citato fa infatti ancora riferimento al Registro CONI: “Atti, documenti, istanze, contratti, … poste in essere o richiesti da … società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI“.
E ciò perché l’art. 7 del D.L. 136/2004 stabiliva che il CONI era “l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”.
Ma tale disposizione è stata abrogata dall’art. 17 del D.Lgs. 39/2021, che istituisce il RAS e all’art. 5, comma 2, recita “L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica“.
Tale è quindi, se abbiamo ben compreso il quesito, la norma di coordinamento che si cercava.