Il quesito
Risposta di: Anonymous
Il contributo della ditta è inquadrabile come erogazione liberale da parte della stessa, e non rappresenta ricavo commerciale, data la assoluta assenza di controprestazione da parte del ricevente.
La a.s.d. riceve il contributo, rilasciando semplice ricevuta alla ditta erogante, completa dei propri dati, di quelli del soggetto erogante e della causale di versamento, facendo debita attenzione al rispetto dell’obbligo di incasso tramite mezzi tracciati (assegno, bonifico, ecc.), qualora l’importo del contributo sia maggiore di 516,46 euro.
L’acquisto del defibrillatore procede poi per via autonoma, come spesa della a.s.d., e sarà documentato da fattura e incluso nel rendiconto annuale della stessa.
Per l’impresa erogante, l’art. 78 del T.U.I.R., prevede, alle condizioni indicate al primo comma, un beneficio fiscale, ossia una detrazione analoga a quella riconosciuta per le persone fisiche dall’art 15, c. 1, lett. i-ter del TUIR: 19% su un importo massimo di 1.500 euro.
Una segnalazione infine, che appare importante: la Guida del Contribuente dell’Agenzia delle Entrate considera le erogazioni liberali come spese di pubblicità per il soggetto erogante, alla luce di quanto disposto dal c. 8 dell’art. 90 della l. 289/2002 (qualificazione dalla quale discenderebbe l’integrale deducibilità dal reddito di impresa).
Su tale aspetto occorre precisare, tuttavia, come chiarito anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria (Circ. 21/E del 2003), che la previsione normativa in oggetto ha il solo fine di stabilire una presunzione circa la natura di tali spese (le quali sono, per così dire, di pubblicità “per definizione”, se entro certi parametri) e che corra comunque obbligo (la norma è chiara in tal senso), al fine di poter qualificare tali spese come pubblicità, che vi sia controprestazione da parte del soggetto ricevente. Cosa che di fatto mai si verifica se si è in presenza di erogazioni liberali.