Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Il dubbio espresso dal nostro gentile lettore nasce – come da lui stesso indicato in altra parte del quesito – a seguito della lettura dell’articolo di Franca Fabietti, I “forfettari” nello sport dilettantistico: novità, requisiti, ed esempi pratici, in particolare dove si legge che “Dal punto di vista previdenziale l’art. 35 comma 2 prevede, anche per i lavoratori sportivi autonomi, il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
In effetti, come correttamente descritto dal gentile utente, a oggi e in attesa dell’entrata in vigore delle novità di cui alla riforma del lavoro sportivo (ex d.lgs. 36/2021), al 1/7/23, gli istruttori che operano in qualità di lavoratore autonomo e titolare di partita IVA, per le prestazioni rese nei confronti di sodalizi sportivi dilettantistici (associazioni e società sportive), sono tenuti alla contribuzione presso la Gestione INPS-ex ENPALS, mentre per i servizi prestati nei confronti di committenti diversi presso la Gestione Separata INPS, quindi con doppia contribuzione.
Con l’entrata in vigore della riforma, gli stessi istruttori dovranno contribuire unicamente alla Gestione Separata INPS (ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. 36/2021) con le agevolazioni previste in tema di riduzione della base imponibile e di soglia d’esenzione, pur con i dubbi già sollevati da questa rivista relativamente alle prestazioni oggetto delle agevolazioni in questione: si applicano solo ai servizi e ai compensi fatturati nei confronti dei sodalizi sportivi dilettantistici? Oppure si applicano anche a quelli fatturati nei confronti di altri, diversi, committenti? La soglia di esenzione per i titolari di partita IVA in regime forfettario si applica a monte o a valle della percentuale forfettaria di redditività?
Su tali ultimi interrogativi si attendono chiarimenti da parte degli organi competenti come Agenzia Entrate e INPS.