Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Allo stato attuale non è vi è certezza di risposta al quesito riguardante la possibilità per una Aps iscritta al Runts di erogare compensi ai collaboratori sportivi usufruendo dell’agevolazione art. 67 c. 1 lett. m) T.U.I.R. e art. 69 c. 2 T.U.I.R.
Nel Codice del Terzo Settore (CTS) sono state indicate le normative abrogate e/o quelle non applicabili agli ETS, come ad esempio la legge 398/91. Pur non essendo stata indicata la normativa suindicata tra quelle abrogate (art. 67 c. 1 lett. m) T.U.I.R. e art. 69 c. 2 T.U.I.R.) si ritiene che non possa essere applicata dalle mere APS che perseguono finalità sportive dilettantistiche, pur se indicano tra le attività di interesse generale (art. 5 CTS) quelle di cui alla lettera: “t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” ma eventualmente dalle APS che presentino anche gli elementi qualificanti di ASD e tutte le altre condizioni previste dallo stesso art. 67 citato quali l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e il riconoscimento sportivo, ottenibile mediante l’iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive detenuto dal CONI.
Si evidenzia inoltre che tra le novità nelle collaborazioni introdotte dal CTS vi è anche la figura dei volontari, come indicato dall’art. 17 CTS. In proposito si reputa che gli sportivi dilettanti remunerati secondo le prescrizioni dell’art. 67 T.U.I.R, non possano essere qualificati come volontari, in quanto manca la gratuità della prestazione resa.
Inoltre si segnala anche l’art. 16 CTS, che così scrive: “I lavoratori degli Enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all’articolo 13, comma 1.”
Tale norma, strutturata per evitare la stipula di contratti che prevedano condizioni normative e retributive inferiori ai parametri individuati, dovrebbe trovare quindi applicazione anche nei confronti dei collaboratori remunerati ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R. Si auspica in proposito un chiarimento ministeriale volto sia a dissipare il dubbio del quesito sia a confermare l’applicabilità dell’art. 16 CTS ai collaboratori sportivi inquadrando quest’ultimi nella categoria dei “lavoratori”.
Infine per completezza si fa presente che occorrerà altresì tener conto dell’ulteriore possibilità di raccordare la normativa suddetta dell’art. 16 CTS con la disciplina delle collaborazioni sportive contenute nella riforma dello sport (D.Lgs. 28.2.2021, n.36) non ancora in vigore. In proposito sarà opportuno altresì un chiarimento ministeriale in relazione agli “amatori” previsti nella riforma dello sport, ai quali non dovrebbe risultare applicabile l’art. 16 CTS non essendo lavoratori e ricevendo solo rimborsi spese forfettari che per definizione non sono corrispettivi da lavoro.