Il quesito
Risposta di: Maurizio FALCIONI

Quesito con argomento ampio e articolato, e le poche righe con cui viene formulato non consentono di avere le informazioni necessarie per una risposta diretta e circoscritta. E allora cerchiamo di approfondire l’argomento.
Partiamo dal dettato del comma 2 dell’art. 28 del d.p.r. 600/1972 che recita
… le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito …… e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
In merito a detta disposizione l’Agenzia Entrate negli anni (dal 1979 a oggi) si è espressa con molteplici interventi sull’argomento, in particolar modo per disquisire sul termine “imprese” nel momento in cui i contributi sono elargiti in favore di enti non commerciali. I primi interventi risultarono tra loro controversi, ma poi negli anni la linea dell’Amministrazione Finanziaria si è assestata sul seguente concetto: il termine “imprese” è riferito sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali sia a soggetti che, pur non rivestendo detta qualifica, conseguono redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito di impresa. In sostanza la disposizione è applicabile anche ai contributi corrisposti agli enti non commerciali nell’ambito dell’attività di natura commerciale svolta. Pertanto la ritenuta del 4% di cui all’art. 28, co. 2, d.p.r. 600/1972, non si applica ai contributi concessi all’ente non commerciale per lo svolgimento di attività dirette al raggiungimento dei fini istituzionali e non aventi il carattere della commercialità. Diversamente, qualora il contributo venga erogato per l’espletamento di attività commerciali, la Pubblica Amministrazione deve operare sui contributi erogati la ritenuta del 4%.
Altra disposizione dell’art. 28 del d.p.r. 600/1972, che delimita l’ambito applicativo, è che i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.
La norma non individua i contributi assoggettati a ritenuta ma si limita a indicare quelli esclusi dalla ritenuta, dettando un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti sono da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali.
E vediamo in ultimo la distinzione tra i vari tipi di contributi e per fare questo prendiamo a riferimento la disciplina fiscale dettata dal d.p.r. 917/1986.
Sono contributi in conto esercizio quelli regolamentati dall’art. 85 ove al primo comma si individua, alla lettera g): i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; mentre alla lettera h): i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
I contributi in conto capitale rientrano nell’art. 88 ove al comma 3 lettera b) il legislatore considera “sopravvenienze attive” i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. L’Agenzia Entrate con risoluzione n. 100 del 29/03/2002 rappresenta quale contributo in conto impianti quello la cui erogazione è subordinata all’acquisizione o realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, mentre si realizza un contributo in conto capitale quello finalizzato ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la sua erogazione sia collegata all’onere dell’effettuazione di uno specifico investimento.
Pertanto:
- sono contributi in conto impianti quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili
- sono contributi in conto esercizio quelli che costituiscono ricavi
- tutti gli altri sono contributi in conto capitale
Con gli elementi esposti l’utente ha la possibilità di valutare il contributo percepito se rientrante nella sfera commerciale della propria attività (se esistente) ovvero nella sfera istituzionale; a cascata può valutare se il contributo è soggetto o meno a ritenuta e al contempo raffrontarsi con la Pubblica Amministrazione se questa, indipendentemente dai concetti di commercialità/non commercialità, ritiene obbligatoria l’applicazione della ritenuta del 4% di cui all’art.28 più volte citato.
Aggiungiamo, e concludiamo, che la ritenuta comunque applicata potrà essere indicata in dichiarazione dei redditi nel quadro RN e utilizzata a compensazione del debito IRES/IRAP; se al netto della compensazione residui comunque un credito, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione per il pagamento di altre imposte o contributi ove dovuti.
AE – Settore Fiscalità Ufficio Enti non Commerciali – MISE 03/07/2006 – prot.99680