Il quesito
Risposta di: Alessandra Izzo
Ai fini del calcolo del plafond dei 400.000 euro annui (art. 1, co.1 l. 398/91), il periodo di riferimento è l’esercizio sociale della associazione o società sportiva dilettantistica, così come indicato nel proprio Statuto, quindi nel vostro caso l’esercizio 1° luglio – 30 giugno e non l’anno solare 1° gennaio – 31 dicembre.
Nel caso in cui l’esercizio sociale abbia una durata inferiore ai 12 mesi allora si dovrà procedere a un ragguaglio temporale per il calcolo del detto plafond.
Le associazioni che aderiscono al regime forfettario di cui alla l. 398/91 devono considerare i ricavi /proventi al netto dell’IVA.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/E dell’agosto 2018 ci dà chiarimenti sul corretto funzionamento e sull’applicazione di tale regime.
Ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolativo della legge n. 398 del 1991, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono aver conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi derivanti da attività commerciali per importi non superiori a 400.000 euro.
Il d.m. 18 maggio 1995, al punto 1, dell’allegato E, ci dà indicazioni su quali proventi rientrino nel calcolo del plafond ai fini, appunto, dell’accesso al regime agevolativo della legge 398/91 – si veda par. 3.7 della Circolare 18/E.
Per quanto concerne il calcolo degli importi, dobbiamo fare una importante precisazione: il regime agevolativo segue sì un criterio di cassa, come disposto dall’art. 2, comma 5, della L. 398/1991, in base al quale il reddito imponibile è determinato con riferimento all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, ovvero che il momento rilevante è quello in cui il corrispettivo viene incassato , ma la stessa Circolare 18/E introduce una “finzione giuridica”, facendo rientrare nel computo del calcolo anche i proventi non ancora incassati ma soltanto fatturati:
Par. 3.7: “Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 del 1991, per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al momento in cui è percepito il corrispettivo. Si fa presente, tuttavia, che, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi”.
La Circolare ci dice inoltre che, per gli enti sportivi senza scopo di lucro che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, il regime forfetario IVA di cui all’articolo 74, sesto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 si applica per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” (v. articolo 9, comma 1, del d.p.r. n. 544 del 1999). Ovvero quelle attività commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica, con l’esclusione, ad esempio, del bagno turco e dell’idromassaggio, le quali non sono prestazioni che rientrano nel naturale completamento dell’attività sportiva.
Questa differenziazione ci porterà a dover adottare, per il calcolo del plafond, un “criterio di competenza e connessione” per quanto concerne quelle attività commerciali connesse ai fini istituzionali, mentre per le attività puramente commerciali si dovrà adottare un criterio di cassa (si v. anche Come calcolare il plafond di 400mila euro previsto dalla legge 398/91, quesito del 12 maggio 2021).
In caso di splafonamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro, si decade dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991 dal mese successivo, ovviamente tale regime sarà applicabile dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento.
Sempre la circolare AdE 18/E/2018 ci dice, che in caso di decadenza dal regime legge n. 398 del 1991, in caso di controllo fiscale, sarà possibile richiedere il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti al fine della ricostruzione della base imponibile IRES, e della detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi.
Tutto ciò laddove l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo sia in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali o altra documentazione necessaria ai fini della corretta determinazione del reddito.
La risposta al quesito, come più volte sottolineato, è data in virtù di quanto previsto dalla Circolare 18/E, ed è finalizzata ad evitare eventuali contestazioni da parte della stessa Agenzia.
In questa sede è stata più volte rilevata la criticità della posizione e della visione adottata dalla Agenzia, in quanto non si riscontra, su basi normative, il concetto di “connessione” alle attività sportive praticate dell’Ente, in quanto nella L. 398/91 si parla dei soli “proventi conseguiti” e che la stessa legge fa riferimento all’ applicazione del principio di cassa, anziché all’applicazione del principio della “competenza/fatturazione”, come si rivela, invece, nella Circolare 18/E.