Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

Lo svolgimento di attività didattica per la promozione e l’avviamento alle discipline sportive dilettantistiche è oggettivamente un’attività riconducibile agli scopi istituzionali dell’associazione, in ossequio a un principio generale e in conformità al contenuto dello statuto riportato nelle premesse del quesito. (Invero gli stralci si riferiscono a una finalità sportiva dilettantistica generica e in mancanza di indicazioni più specifiche – che, se non presenti, andrebbero opportunamente inserite in statuto – si deve partire dal presupposto che le attività praticate rientrino nell’elenco delle discipline ammissibili al Registro CONI) 1.
Ciò premesso, vi è una serie di parametri che possono incidere sulla corretta qualificazione dei corrispettivi incassati dall’associazione per l’attività di corsistica in ambito scolastico e che proviamo qui a esaminare esclusivamente in via generale, sulla scorta delle modalità ipotizzate dal lettore, in mancanza di informazioni precise sui contenuti della convenzione e sulla concreta modalità di gestione del progetto educativo.
a) A chi viene rivolta l’attività
Ferma la conformità ai fini istituzionali dell’attività svolta, la possibilità di defiscalizzare i corrispettivi specifici derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali richiede il rispetto di ulteriori condizioni nonché la trasmissione del modello EAS: oltre allo status di a.s.d. iscritta al Registro e al rispetto concreto delle clausole statutarie a salvaguardia della democraticità del sodalizio, dell’effettività del rapporto associativo e del divieto di distribuzione di utili anche in maniera indiretta, l’art. 148 comma III e il parallelo art. 4 d.p.r. 633/72 in materia di IVA, precisano che le prestazioni debbano essere rese nei confronti di soci/associati/tesserati.
Quindi il discrimine tra attività istituzionale defiscalizzata e attività commerciale – per quanto qui di interesse e dato per scontato il rispetto degli altri requisiti – risiede nella qualità dei partecipanti. Se gli alunni cui sono destinati i corsi non sono tesserati e/o associati dell’ a.s.d. vanno considerati terzi e pertanto i corrispettivi incassati a fronte delle prestazioni rese nei loro confronti saranno imponibili a fini IRES e IVA. Potrà applicarsi il regime della l. 398/91, purché regolarmente opzionato e nel limite del plafond dei ricavi commerciali fissato in euro 400.000,00.
In materia di IVA si evidenzia una importante novità: con la recente modifica dell’art. 10 comma I n. 20) d.p.r. 633/72 introdotta dal d.l. 26/10/2019 n. 124, non sarà più possibile applicare l’esenzione ivi prevista per le attività didattiche in genere rese o approvate da istituti riconosciuti dalla pubblica amministrazione, in quanto tale agevolazione viene ora circoscritta alle sole prestazioni di insegnamento scolastico (e quindi curricolare) o universitario, effettuate dai predetti istituti. Pertanto, se la norma del decreto legge verrà convertita in legge, alle attività didattiche svolte dalla a.s.d. ancorché organizzate o approvate dalla scuola pubblica o paritaria va applicata a decorrere dal 1/1/2020 l’aliquota iva ordinaria pari al 22% sui corrispettivi commerciali derivanti dal corso (si v. anche L’attività didattica delle associazioni e società sportive dilettantistiche non è più esente IVA, in Newsletter n. 19/2019).
Se gli alunni sono invece tesserati/associati dell’a.s.d. i corrispettivi incassati a fronte dell’attività didattica, fermo il rispetto delle condizioni richieste dall’art.148 comma III e del parallelo art. 4 d.p.r. 633/72, andranno considerati istituzionali e pertanto esclusi dall’assoggettamento ad imposta (IRES e IVA).
b) Il contributo a carico della scuola
In via generale l’art. 143 comma III lett. b) del T.U.I.R. prevede che non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità dei fini istituzionali; come chiarito dalla recente Circolare 18E/2018, la norma non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Pertanto se dal contenuto della convenzione si evince che l’attività rientra negli scopi istituzionali dell’ente e viene svolta per finalità sociali (che ben possono sussistere nel caso di attività didattiche di avviamento allo sport rivolte a bambini e ragazzi) il contributo non è imponibile a fini IRES (e in quanto tale non concorre nel computo del plafond dei proventi commerciali ai fini dell’applicazione della L.398/91). Diverso invece il trattamento ai fini IVA perché in tale ambito è rilevante la natura del contributo: se si tratta di prestazione corrispettiva (come potrebbe essere in ipotesi il contributo pattuito a fronte dell’organizzazione del corso) allora il contributo è assoggettabile all’imposta 2 mentre l’esclusione opera solo quando manchi un legame sinallagmatico tra l’importo erogato dalla pubblica amministrazione e la prestazione del beneficiario.
Nel caso specifico tuttavia l’applicazione di tale agevolazione appare dubbia trattandosi di scuola paritaria e non di scuola statale. La scuola paritaria sebbene riconosciuta a tutti gli effetti nel campo dell’istruzione, a partire dai precetti costituzionali e da specifiche leggi di settore – inclusa la piena equipollenza dei titoli e dei diplomi in forza del decreto attributivo della parità scolastica – non è da qualificarsi come pubblica amministrazione in senso proprio ma piuttosto come ente privato che esercita funzioni amministrative di interesse pubblico 3 e pertanto, quanto meno in via prudenziale, il contributo corrisposto all’associazione andrebbe in ogni caso assoggettato a imposta, sia a fini IVA sia a fini IRES.
c) Il pagamento della quota di iscrizione/partecipazione al corso
Se il corso è gestito e organizzato dalla scuola e i partecipanti – si suppone non associati/non tesserati – corrispondono l’iscrizione all’istituto scolastico, il contributo versato dall’istituto all’associazione andrà a maggior ragione assoggettato a imposte sia a fini IRES che a fini IVA, per quanto detto al punto b). Si applica l’aliquota IVA del 22% per quanto detto al punto a).
Se il corso è organizzato dalla a.s.d. e i partecipanti versano in tutto o in parte la quota di iscrizione/partecipazione alla a.s.d. il trattamento di tali proventi dipenderà dalla qualifica dei destinatari del corso: istituzionale se le prestazioni sono rese a favore di associati/tesserati, commerciale se aperto ad alunni non associati/non tesserati e pertanto terzi rispetto all’associazione.
Se il corso è organizzato dalla a.s.d. e destinato ad associati/tesserati ma le quote per la partecipazione vengono corrisposte dalla scuola, in tutto o in parte in regime appunto di convenzione, si potrebbe, seguendo una interpretazione letterale della norma, ricondurre anche questa ipotesi alla defiscalizzazione dei corrispettivi specifici, atteso che l’art. 148 comma III non richiede che il pagamento del corrispettivo sia effettuato dal socio/tesserato ma che le attività svolte siano rese nei confronti di socio/tesserati. Tuttavia, prudenzialmente è consigliabile trattare come commerciali i proventi corrisposti da terzi ancorché le attività siano destinate a soci/tesserati.
d) Assicurazione e certificazione medica
Gli obblighi assicurativi andranno disciplinati dalla convenzione e potranno dipendere dalle modalità organizzative del corso. In genere l’istituto scolastico dovrebbe garantire la copertura assicurativa degli alunni anche durante le attività pomeridiane extracurricolari; ma andranno in ogni caso verificati i rischi e le attività compresi nella polizza e gli obblighi assunti convenzionalmente dall’associazione.
L’a.s.d. ha invece l’obbligo di assicurare gli sportivi dilettanti tesserati (da ultimo ai sensi dell’art. 51 L.289/02) per i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente (copertura assicurativa standard ricompresa nel tesseramento alla federazione o all’ente di promozione sportiva).
Quanto all’obbligo di certificato medico si rinvia ai numerosi contributi in questa rivista che hanno approfondito il susseguirsi delle disposizioni a partire dall’introduzione del c.d. Decreto Balduzzi fino ai chiarimenti da parte del CONI: da ultimo B. Agostinis, Certificati medici: l’atteso chiarimento del coni mette la parola “fine” alla tormentata vicenda?, in Newsletter n. 12/2016.
1 L’a.s.d. potrebbe svolgere anche attività non comprese nell’elenco delle discipline riconosciute dal CONI purché previste tra le finalità istituzionali culturali e ricreative: in tal caso applicherebbe ugualmente i benefici della defiscalizzazione previsti dall’art. 148 comma III ma soltanto fino alla piena operatività della riforma del Terzo Settore (D.Lg.vo n.117/17) quando dopo l’istituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e l’autorizzazione della Commissione Europea sulle disposizioni fiscali – si parla del 2021 – la predetta agevolazione sarà circoscritta alle attività sportive dilettantistiche ricomprese in elenco.