Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
La fattispecie descritta nel quesito è piuttosto frequente nella vita di un sodalizio sportivo gestito attraverso la forma giuridica dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD).
In generale, l’acquisto di prodotti nuovi (dotazione sportiva come divise, cappellini, borracce, borse, eccetera) per la successiva rivendita, nei confronti di associati, tesserati o terzi, costituisce sempre esercizio di attività commerciale, intesa in senso stretto e quindi imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA (art. 148, co. 4, T.U.I.R. e art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972).
Ciò, pertanto, rende necessaria l’attribuzione della partita IVA e il rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali, di tipo contabile e fiscale, ordinariamente conseguenti, salvo l’applicazione, ove previsto, di regimi di favore come quello ex l. 398/1991 o art. 145, T.U.I.R.
A tale regola generale sono tuttavia applicabili alcune eccezioni previste dalla normativa sopra richiamata:
- attività esercitata in forma assolutamente marginale e occasionale rispetto all’attività istituzionale di promozione di discipline sportive dilettantistiche e riconosciute (marginalità e occasionalità da valutare in termini qualitativi e quantitativi);
- attività esercitata dal sodalizio sportivo in qualità di “gruppo di acquisto” senza magazzino e senza applicazione di margini sul prezzo di acquisto (in tale ipotesi l’ASD riceve fattura dal commerciante e poi rivende ai propri associati/tesserati; in presenza di margine c’è attività commerciale; in assenza di margine invece no, almeno secondo quanto sostenuto dalla DRE Friuli, di parere opposto rispetto alla DRE Piemonte); – secondo la Direzione Regionale Piemonte (Guida “ASD – come fare per non sbagliare”, settembre 2015 – pag. 26) “La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è attività commerciale per presunzione normativa, anche se viene effettuata in perdita.”– secondo la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (” Prime risposte ai quesiti posti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia – febbraio 2015 – quesito n. 7) “la “vendita” di attrezzatura sportiva da parte della a.s.d. ai propri soci costituisce attività commerciale. Diverso è il caso in cui l’a.s.d. acquisti su indicazione e richiesta dei soci – anticipando i soldi – le divise e si faccia da questi ultimi solo rimborsare, senza alcun ricarico (stessa modalità di funzionamento del GAS).”;
- attività esercitata in concomitanza di eventi sportivi (massimo 2 eventi per anno) e nel limite di proventi complessivi (per i 2 eventi cumulativamente) pari a euro 51.645,69, come previsto dall’art. 25, co. 2, l. 133/1999 – i proventi realizzati rimangono comunque imponibili ai fini IVA.
In alternativa, l’ASD potrebbe acquistare i prodotti di cui sopra e cederli gratuitamente in uso agli associati o tesserati, per la durata della stagione sportiva.
Al termine della stagione sportiva tali prodotti non sarebbero più “nuovi” e l’associato o tesserato potrebbe trattenerli dietro versamento di una somma di denaro.
Tale somma non rappresenterebbe un corrispettivo imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA, trattandosi di beni usati.
Nel caso specifico prospettato non si ravvisano i presupposti per applicare nessuna delle eccezioni descritte, pertanto l’operazione – per quanto descritto nel quesito – è da ritenersi commerciale con applicazione IVA ordinaria (22%).
Nel caso di opzione per il regime ex l. 398/1991 non sussiste l’obbligo di emissione della fattura ma gli importi dovranno essere contabilizzati nell’apposito registro ai fini del calcolo dell’IVA dovuta (Registro IVA minori).