Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Ai sensi degli articoli 25, comma 21 e 28, comma 2 del D.lgs. 36/20212, al ricorrere dei presupposti espressamente previsti, l’attività svolta dallo sportivo, in ambito dilettantistico, si presume sia oggetto di collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 409, comma 1, numero 3 del Codice di Procedura Civile3, in alternativa al lavoro subordinato e assimilato e al lavoro autonomo occasionale o abituale.
Le collaborazioni di cui sopra sono quindi la tipologia contrattuale di riferimento per il settore sportivo dilettantistico, per presunzione legale relativa, nel senso che l’onere della prova contraria, in caso di verifica, spetta al soggetto verificatore.
Si tratta di un contratto di lavoro autonomo, in deroga ai principi generali in materia di collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 2, comma 1, D.lgs. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”)4, in base al quale opera la presunzione di lavoro subordinato, fatta eccezione, tra l’altro, “per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della L. 289/2002” (articolo 2, comma 2, lettera d, D.lgs. 81/2015).
Ne consegue che, in sede di elaborazione delle CU 2024, nel caso di compensi relativi al 2023 di ammontare complessivo pari a euro 15mila, di cui, ad esempio, euro 10mila fino al 30/6/23 ed euro 5mila a partire dal 1/7/23 in qualità di co.co.co. sportivi, occorre sdoppiare la certificazione:
- certificazione 1 – redditi fino al 30/6/23: occorre utilizzare la sezione relativa al “lavoro autonomo” e la nuova causale “N1” (codice “22”), inserendo in colonna 4 e colonna 7 l’importo pari a euro 10.000,00;
- certificazione 2 – redditi a partire dal 1/7/23: occorre utilizzare la sezione Lavoro dipendente e assimilati, con la compilazione del punto 784 (in quanto ipotizziamo con rapporto a tempo determinato) per l’importo di € 5.000,00. Conseguentemente compilare la sezione 3bis INPS Gestione separata (le istruzioni non lo specificano ma riteniamo necessaria la compilazione anche per importi erogati fino a € 5.000,00)
Oltre a ciò occorre, precedentemente, aver comunicato i dati della collaborazione e dei relativi compensi erogati, tramite le apposite sezioni attive nell’area riservata del sodalizio sportivo, all’interno del Registro delle Attività Sportive (“Lavoro sportivo” – UniLav”,”Compensi”).
[articolo modificato rispetto all’originale – ultimo aggiornamento 14 marzo 2024]
- “Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, numero 3 del Codice di Procedura Civile.” [↩]
- “Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.” [↩] - “…rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.” [↩]
- “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.” [↩]