Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

In linea di principio, nulla osta a un sodalizio sportivo dilettantistico di promuovere, nel modo descritto, le proprie attività sportive istituzionali, indipendentemente dal fatto che tali attività siano “riconosciute”, in seguito all’iscrizione nel registro CONI.
Ciò però dovrebbe portare a riflettere molto attentamente su alcune delicate questioni, invito che in questa sede si rivolge in particolare al legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica di cui al quesito.
Una a.s.d., in qualità di ente non commerciale di tipo associativo e in virtù della meritoria attività di promozione sportiva (in senso stretto e nel senso più ampio della promozione di corretti stili di vita e quindi di tutela della salute) gode di importanti agevolazioni e semplificazioni di carattere fiscale, innanzitutto, nel rispetto di adempimenti e requisiti oggettivi, soggettivi, formali e sostanziali (su cui non è possibile soffermarsi compiutamente in questa sede e per i quali si rimanda ai quesiti, agli approfondimenti e ai vademecum presenti su Fiscosport).
L’attività effettiva dell’a.s.d., in estrema sintesi, non deve tradursi, nella realtà operativa e quotidiana, nell’esercizio di attività commerciali “tout court”, destinate a un pubblico indistinto di utenti, attratti da formule, promozioni, messaggi o altri strumenti di propaganda e comunicazione (marketing) normalmente utilizzati dalle imprese.
La sua attività deve essere improntata al rispetto dei fondamentali principi di effettiva e democratica partecipazione attiva alla vita associativa, di divieto di distribuzione di lucro, di promozione di attività sportive riconosciute come dilettantistiche dal CONI.
In tale fattispecie, l’impiego di cartellonistica stradale posizionata in posti strategici potrebbe essere utilizzata dagli organismi di verifica (Agenzia delle Entrate in primis) come parametro per selezionare eventuali posizioni da sottoporre ad accertamento. Il che non implicherebbe particolari conseguenze in capo all’a.s.d. e al suo rappresentante legale, se tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalle agevolazioni e dalle semplificazioni fossero di fatto correttamente rispettati.
Se invece non fosse così? Allora l’impiego di strumenti pubblicitari classici potrebbe essere utilizzato come indizio, a presunzione della presenza di una attività d’impresa, simulata attraverso lo schema dell’ente non commerciale di tipo associativo, presunzione che comunque dovrebbe essere supportata da ulteriori, precisi e concordanti elementi probatori.
I suddetti principi sono stati chiariti dall’Agenzia Entrate nell’ambito della (famosa) circolare 38E del 01/08/2018. Il punto 7.6 della stessa, prevede infatti che
“le attività volte alla promozione dell’associazione (ad esempio con la cartellonistica stradale o altre forme di messaggio dirette a promuovere l’attività sportiva posta in essere dall’ASD) non rappresentano, di per sè, elementi che, singolarmente considerati, possono considerarsi decisivi e sufficienti a qualificare l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica quale attività resa con le modalità commerciali proprie degli operatori del mercato. Tali elementi, semmai, sono valutabili quali meri indizi che, solo unitamente ad altre risultanze fattuali possono comportare l’eventuale riqualificazione dell’attività svolta dall’associazione quale attività esercitata con le modalità proprie degli operatori di mercato…“
Quindi, in conclusione?
In conclusione, non si può altro che raccomandare all’utente la puntuale verifica della propria posizione sotto ogni punto di vista, da quello amministrativo a quello fiscale, e, senza aver timore di promuovere le attività sportive, magari adottare soluzioni più discrete, che non creino distorsione della concorrenza a danno di imprese commerciali che non godono degli stessi benefici, pur svolgendo attività simili nella realtà fattuale e concreta.