Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Nel quesito vengono affrontate le questioni che, al momento, sono sicuramente tra quelle più “calde” in ambito fiscale e con riferimento al mondo sportivo dilettantistico.
Si tratta delle problematiche inerenti:
- la qualificazione tributaria delle attività commerciali “connesse e non” a quelle direttamente finalizzate alla promozione sportiva;
- al relativo trattamento dei corrispettivi, ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
- all’obbligo di osservare le nuove disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Su tali argomenti Fiscosport ha pubblicato diversi contributi di approfondimento nelle passate newsletter, ai quali si rinvia l’utente per una dettagliata disamina che in questa sede non è possibile affrontare.
La “querelle” nasce con la pubblicazione della Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 01.08.2018 che introduce il principio della “assenza di connessione” delle attività commerciali alle finalità di promozione sportiva dilettantistica (attività agonistica, attività didattica e formativa) e impedirebbe l’assoggettamento dei relativi corrispettivi (ai fini delle imposte dirette e indirette) alle regole di vantaggio di cui al regime forfetario ex l. 398/1991, in aperto contrasto giuridico (sotto il profilo della gerarchia delle fonti di diritto) con la stessa L. 398/1991.
Considerando la fattispecie descritta dall’abbonato nel testo del quesito, se la ssd volesse uniformarsi alle tesi avanzate dall’Amministrazione Finanziaria sarebbe necessario distinguere e quindi separare:
- i corrispettivi “decommercializzati” (ex art. 148, co. 3, T.U.I.R. ed ex art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972) incassati dai “tesserati” a fronte dell’organizzazione di attività sportive “istituzionali”;
- i corrispettivi derivanti da attività “commerciali connesse” alle finalità sportive, incassati da soggetti qualificati e non, per i quali si beneficia del regime agevolato ex l. 398/1991;
- i corrispettivi derivanti da attività “commerciali non connesse” alle finalità sportive, incassati da soggetti qualificati e non, per i quali deve essere adottato il regime ordinario o eventualmente il regime forfetario ex art. 145, T.U.I.R.
Di conseguenza, oltre ad affrontare le difficoltà insite nella separazione delle registrazioni contabili e nell’eventuale (quasi certa) imputazione dei costi promiscui (che già da sole mortificherebbero e renderebbero tutt’altro che “agevolato” il regime fiscale adottato dal sodalizio sportivo), la ssd dovrebbe sicuramente adoperarsi per ottemperare all’obbligo (generalizzato a far data dal 01.01.2020) di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di cui al precedente numero 3. (corrispettivi per attività “commerciali non connesse”).
Con riferimento invece ai corrispettivi di cui al numero 1. (corrispettivi “decommercializzati” da attività “istituzionali”) e di cui al numero 2. (corrispettivi da attività “commerciali connesse” in regime ex l. 398/1991), sarebbe previsto l’esonero dall’obbligo di trasmissione telematica:
- per quelli “decommercializzati”, in quanto trattasi appunto di corrispettivi non imponibili ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA, come disposto dal T.U.I.R. e dal d.p.r. 633/1972, agli articoli già richiamati;
- per quelli “commerciali connessi”, in forza dell’art. 2, l. 398/1991 e dell’art. 2, d.p.r. 696/1996.
L’esonero relativo ai corrispettivi da attività “commerciali connesse” è stato inizialmente confermato dal d.m. 10/05/2019, con riferimento al periodo 01/07/2019-31/12/2019 e per tutti i soggetti di cui all’art. 2, d.p.r. 696/1996, e successivamente dal d.m. 24/12/2019.
Si tratta però di un esonero temporaneo, previsto solo in fase di prima applicazione del nuovo adempimento, che al momento non ci risulta essere stato confermato in via definitiva, ponendo difatti un nuovo scontro tra fonti del diritto (in questo caso i due DM citati potrebbero prevalere sul d.p.r. 696/1996 e sulla l. 398/1991).
Alla luce di quanto sopra descritto, non sembra corretto il comportamento della ssd istante che procede alla trasmissione telematica dei corrispettivi decommercializzati, mentre appare prudente la trasmissione di tutti i corrispettivi commerciali, siano essi connessi o meno con l’attività sportiva.
Tale atteggiamento prudenziale comporterebbe però il rischio effettivo, correttamente segnalato dall’utente, di far rientrare tutti i corrispettivi trasmessi (commerciali connessi e non) nel calcolo del plafond di cui alla L. 398/1991, infilando il sodalizio sportivo in un vero e proprio “cul de sac“.
Purtroppo, al momento, non possiamo offrire soluzioni certe e fondate in quanto la questione non appare chiara e prontamente risolvibile.
Sicuramente, come già fatto in altre occasioni, ci verrebbe da consigliare ai sodalizi sportivi di “esternalizzare” le attività commerciali non sportive, affidandole in gestione a terzi (affitto di ramo di azienda nel caso in questione di ssd), se non tutte, quantomeno quelle che potrebbero essere considerate “non connesse” agli obiettivi statutari di promozione sportiva dilettantistica.
In conclusione, per diritto di cronaca e per completezza di informazioni, ci sembra giusto e necessario citare una differente e opposta posizione e interpretazione rispetto a quello appena sopra descritta.
Secondo altre fonti dottrinali, l’esonero generalizzato previsto a favore dei soggetti in regime ex L. 398/1991 si estenderebbe automaticamente anche ai corrispettivi derivanti da attività “commerciali non connesse”.
Si tratta tuttavia di una linea di condotta che, sebbene autorevole, qui non ci sentiamo di condividere.