Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

Come abbiamo scritto più volte – da ultimo si v. per tutti: F. Romei, Associazioni Sportive Dilettantistiche: al via la domanda di iscrizione al 5 per mille 2021 – l’intero istituto del 5 per mille è stato profondamente riformato con il d.p.c.m. 23 luglio 2020: le modifiche più importanti riguardano l’eliminazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare entro il 30 giugno, e per le a.s.d. l’ente di riferimento, che da quest’anno è direttamente il CONI.
Alle a.s.d. è dedicato dunque un modello specifico, che, assieme alle relative istruzioni, può essere scaricato dal sito del CONI. Come accennato, l’autodichiarazione con la quale il legale rappresentante riconosce che l’a.s.d. è in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto del contributo del cinque per mille è contenuta già all’interno della domanda. Ed è in quel riquadro – firmato dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità – che si dichiara che:
- l’associazione è costituita ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- l’associazione è affiliata a una FSN /DSA /EPS riconosciuta/o dal CONI o dal CIP (indicando quale)
- nell’organizzazione dell’associazione è presente il settore giovanile.
Come si può vedere – e arriviamo così a quanto chiesto dal nostro gentile lettore – non c’è alcun riferimento (né è dato riscontrarlo in altri documenti o atti di legge) al momento temporale dell’avvenuta iscrizione al Registro CONI, presupposto per il riconoscimento ai fini sportivi richiesto dalla normativa sopra vista.
Quindi: no, per iscriversi negli elenchi del 5 per mille non è richiesto alcun periodo minimo di presenza nel Registro CONI.