Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
I lavoratori sportivi autonomi sono tenuti all’iscrizione e alla contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS (art. 35, co. 2, d.lgs. 36/2021 e art. 2, co. 26, l. 335/1995), a far data dal prossimo 01/07/2023.
Antecedentemente a tale data invece il lavoratore autonomo è soggetto alla contribuzione presso la Gestione ex Enpals INPS per le prestazioni rese nei confronti di sodalizi sportivi dilettantistici, e a quella presso la Gestione Separata INPS per le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi.
Sui compensi percepiti dal lavoratore, a far data dal 01/07/2023, ai fini della contribuzione previdenziale, è applicabile una franchigia pari a euro 5mila, con successiva riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027 (art. 35, co. 8 bis e ter, d.lgs. 36/2021).
Ai sensi dell’art. 35, co. 3, d.lgs. 36/2021, per le figure professionali già iscritte alla Gestione ex Enpals INPS è possibile optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 36/2021 (6 mesi a far data dal 01/07/2023), per il mantenimento di tale regime previdenziale.
Dalla lettura delle disposizioni citate emerge dunque che, in presenza di una partita IVA aperta antecedentemente al 01/07/2023, il lavoratore sportivo, per poter beneficiare della riduzione dell’aliquota previdenziale, non è tenuto a cancellare la propria posizione presso la Gestione ex ENPALS e può optare per il mantenimento della stessa.