Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
Il D.lgs 38/2021, all’articolo 12, comma 1, lett a), dal 1° gennaio 2023, prevede l’integrale abrogazione del DL 2/1987, disposizione per cui, visto l’articolo 3-bis, era possibile applicare l’aliquota Iva ridotta del 10% alle “opere realizzate per le finalità di cui al presente decreto”, vale a dire “la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi”.
Ai fini Iva, considerato che tale beneficio non è stato esplicitamente riproposto dal legislatore, occorre ora fare esclusivo riferimento al d.p.r. 633/72, norma di carattere generale.
In merito al quesito, vale a dire la ristrutturazione di un immobile già esistente, l’Iva del 10% è ammessa:
- in presenza di un contratto d’appalto stipulato ai sensi dell’art 1655 c.c.;
- su quelle opere che rientrano nell’articolo 127 quatordecies, tab A, parte III, allegata al d.p.r. 633/72, vale a dire restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all’art 31, comma 1, lett c-d-e della L. 457/78, ora art 3, comma 1, lett c-d-f del d.p.r. 380/2001.
A tal proposito, fatto salvo quanto al sub 1), si segnala la RM 157/2001, documento con cui l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a prescindere dalla tipologia dell’immobile, la realizzazione dei lavori sopra richiamati è soggetta ad aliquota 10%. Diversamente la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a/b delle suddette norme (L.457/78 e d.p.r. 380/2001) deve scontare un’aliquota Iva pari al 22%.
Per la corretta individuazione degli interventi riepilogati dal lettore (rifacimento degli spogliatoi, della pavimentazione, realizzazione di una tribuna) si consiglia dunque di verificare attentamente il contenuto del parere di autorizzazione edilizia rilasciato dall’ufficio tecnico del Comune ove è ubicato l’immobile e, nel caso di lavori su impianti pubblici, della prodromica delibera di Giunta.
Dal quesito emerge inoltre che l’intervento programmato prevede anche migliorie a favore di persone con disabilità. A tal proposito si evidenzia che, se derivanti da contratti d’appalto, le prestazioni di servizi aventi a oggetto opere volte al superamento delle c.d. barriere architettoniche, compresi i lavori di manutenzioni ordinaria (CM 1/94), sono sempre soggette ad aliquota Iva 4% ai sensi del n. 41-ter, Tabella A, parte II, allegata al d.p.r. 633/72.
Qualora le parti interessate stipulino un unico accordo in cui sono previste ulteriori opere, il beneficio fiscale è ammesso solo nel caso in cui le somme incassate siano indicate distintamente all’interno del contratto, o quanto meno in fattura, (Risposta a interpello n. 180/E/2022).
Al contrario l’intero corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota più alta prevista per le singole prestazioni.
Si evidenzia infine che in presenza di un contratto d’opera (art. 2222 c.c.) anziché di un contratto d’appalto, tutti gli interventi, anche quelli mirati al superamento delle barriere architettoniche, scontano l’aliquota Iva ordinaria del 22% (per la differente tipologia vedasi Giancarlo Romiti, IVA sui lavori di ampliamento e adeguamento di un impianto sportivo comunale in gestione ad a.s.d.)