Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Riteniamo che gli incassi di cui parla il quesito siano le quote di partecipazione agli stage e/o ai concorsi, pagate dai partecipanti, e non biglietti di ingresso a tali manifestazioni pagati da spettatori (che sono proventi commerciali, soggetti a IVA agevolata 10% se di importo unitario fino a € 12,61).
Se così è, quanto pagato dai partecipanti è il corrispettivo per partecipare a corsi o manifestazioni sportive, che, per una associazione avente per scopo la diffusione della pratica della danza, sono da intendersi come attività svolte in attuazione del proprio scopo istituzionale; si rientra quindi nella previsione di cui all’art. 148, III comma, T.U.I.R. (“attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici“) secondo il quale il provento derivante dall’espletamento di tali attività è decommercializzato se:
- sono inserite nello statuto, e in concreto rispettate, le clausole richieste dall’ottavo comma del citato art. 148 (democraticità, divieto di distribuzione utili, intrasferibilità delle quote, ecc.).
- i partecipanti a tali corsi o manifestazioni sono o soci dell’associazione o tesserati per la Federazione Danza.
Non rileva quindi che gli atleti siano italiani o stranieri, rileva che rivestano una di queste qualifiche.
Per quanto è nella nostra esperienza di norma il tesseramento viene richiesto al partecipante, soprattutto per questioni assicurative: se c’è il tesseramento, la quota è incasso istituzionale, fuori campo IVA e irrilevante ai fini delle imposte dirette.
Se invece i partecipanti non sono tesserati (o comunque per i partecipanti non tesserati, se partecipano sia tesserati che non) le quote da essi pagate:
- sono soggette a IVA, che deve quindi essere “scorporata” dall’importo riscosso, versandone poi all’Erario il 50%, essendo l’associazione nel regime di cui alla legge 398/91
- sempre in virtù di tale regime, concorrono a formare la base imponibile IRES, che ricordiamo essere il 3% dei corrispettivi commerciali riscossi (naturalmente, al netto dell’IVA)
- e concorrono a formare la base imponibile IRAP, che ricordiamo essere pari alla somma di imponibile IRES, retribuzioni corrisposte e interessi passivi pagati.