Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Secondo quanto disposto dall’art. 25 della L. 133/1999, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991 possono usufruire della detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali per un massimo di due eventi all’anno e per un importo massimo individuato dal DM 10/11/1999 (attualmente 51.645,69 euro), esclusivamente ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP). In sostanza ai fini IRES e IRAP i proventi commerciali conseguiti non concorrono a formare la base imponibile su cui applicare le imposte stesse.
Ai fini IVA, invece, non opera la detassazione. Di conseguenza sui proventi commerciali conseguiti si dovrà procedere al versamento dell’imposta secondo quanto disposto dalla stessa legge 398/1991, corrispondendo quindi allo Stato il 50% dell’IVA incassata sulle vendite di beni e servizi commerciali effettuate nei due eventi (o il 66,66% se nei due eventi si è percepito un corrispettivo da cessione di diritti televisivi o radiofonici).