Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La risposta al quesito presuppone un’analisi del dato testuale relativo alla figura del volontario.
In particolare, il riferimento è all’art. 29, commi 1 e 4 del d. lgs. 36/21,1 secondo il quale (1° comma)
“Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.
La norma citata (al 4° comma) precisa che
“Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” .2
Dall’analisi della definizione normativa si evince che la figura del volontario comprende tutti coloro i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni dei volontari a cui i sodalizi possono ricorrere riguardano, pertanto, esclusivamente lo svolgimento di attività istituzionali e sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
L’obbligo, posto a carico dei sodalizi, di assicurare i volontari per responsabilità civile verso terzi impone al club – laddove una simile tutela assicurativa non sia prevista dall’organismo affiliante – di stipulare una polizza adeguata e idonea a risarcire qualunque fatto illecito, la cui commissione costituisce presupposto di responsabilità civile a carico del volontario.
Discorso a parte per l’atleta. Riguardo a tale figura, infatti, la responsabilità civile verso terzi è, perlopiù, riconducibile a uno scontro di gioco e può sussistere solo in conseguenza del superamento del cd. rischio consentito, categoria di matrice giurisprudenziale, tesa a definire la soglia di violenza tollerata per ciascuno sport; una simile responsabilità presenta invero conseguenze ed eventuali profili risarcitori esclusivamente a carico dell’atleta danneggiante, non riflettendosi sul sodalizio presso cui il medesimo è tesserato.
- Si tratta di commi non “toccati” dal recente decreto lavoro, che ha modificato solo il secondo comma dell’art. 29 [↩]
- Secondo cui “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli”. [↩]