Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Innanzitutto, si segnala che il d.lgs. 36/21 ha introdotto alcune ulteriori novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici rispetto alla l. 289/02, sui quali occorre porre l’attenzione posto che nel 2019 – data della modifica statutaria del gentile lettore – tale norma non era stata ancora emanata; ci riferiamo in particolare all’obbligo di prevedere:
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici (art.7);
- la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto di previsione statutaria non potranno quindi essere esercitate (art, 9);
- il divieto di distribuzione degli utili, con cui viene estesa la tipologia dei soggetti da monitorare rinviando alle disposizioni del terzo settore (art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, d.lgs. 112/17) per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, tra le quali si evidenzia la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL.
Occorre pertanto verificare se dette clausole siano state previste.
Venendo alla specifica domanda, occorre procedere ad adeguare lo statuto vigente anche con riferimento alle clausole in materia di incompatibilità ex art. 11, d.lgs. 36/2021, in quanto in fase di rinnovo dell’affiliazione la modifica statutaria verrebbe comunque richiesta dal RAS (Registro attività sportive dilettantistiche).
Si segnala, al riguardo, che il nuovo correttivo del d.lgs. 36/2021 (che non ha ancora terminato l’iter di approvazione) prevede, in caso di statuto non conforme, la cancellazione dal RAS (art. 7, comma 1-quater) e la conseguente devoluzione del patrimonio e perdita delle agevolazioni.
Per quanto riguarda i termini entro cui procedere all’adeguamento degli statuti vigenti e i quorum assembleari da rispettare, non ci sono espresse previsioni normative in seno al d.lgs. 36/2021, ma il correttivo-bis fissa il termine al 31/12/2023, senza peraltro prevedere quorum semplificati come era stato previsto per il Terzo settore.