Il quesito
Risposta di: Enrico SAVIO

Le associazioni sono enti collettivi non economici senza scopo di lucro costituite per il perseguimento di interessi collettivi di varia natura (culturali, sportivi, sociali, ecc.). L’oggetto sociale, quale scopo primario che il sodalizio mira a perseguire mediante le proprie attività, viene deciso dai fondatori in sede di costituzione del sodalizio e, eventualmente, modificato/aggiornato successivamente dagli associati riuniti in assemblea (normalmente convocata in seduta “straordinaria”).
Le associazioni sportive dilettantistiche nascono e operano per la pratica dello sport in forma non professionistica ovvero per lo svolgimento di avviamento allo sport e/o attività formativo-didattiche.
Diversamente dalle associazioni culturali le società e associazioni sportive dilettantistiche possono contare sull'agevolazione rappresentata dalla possibilità di corrispondere compensi, rimborsi forfettari, indennità di trasferta e premi sportivi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett m) e 69, comma 2, T.U.I.R., considerati fiscalmente neutrali in capo a ciascuno sportivo dilettante percipiente entro il limite annuo di 7.500 euro.
Gli enti sportivi dilettantistici dovranno presentare uno statuto a norma dell’art. 90, comma 18, L. 289/02, affiliarsi ad almeno una Federazione sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata nonché iscriversi annualmente nel registro delle associazioni e società sportive tenuto dal Coni.
Associazioni culturali e sportive dilettantistiche potranno, avendone i presupposti di legge, entrambe applicare la disciplina dei corrispettivi specifici di cui agli artt. 148, T.U.I.R. e 4, comma 4, d.p.r. n. 633/72 nonché le agevolazioni della l. 398/91.
Ciò premesso, pur nella diversità di obiettivi e di agevolazioni e normative applicabili, manca nel nostro ordinamento un chiaro divieto di costituire associazioni sportive dilettantistiche che siano anche di promozione sociale ovvero culturali.
L’importante, così come già chiarito nel quesito posto, è una chiara e corretta separazione delle attività di natura sportiva dilettantistica da quelle culturali non solo in termini sostanziali ma anche economici e finanziari (es. non potrà essere utilizzato lo strumento del compenso sportivo dilettantistico per gli insegnanti di pittura, strumenti musicali, ecc. così come non sarà ammessa per i partecipanti alle attività culturali dell’ente la detrazione prevista per la pratica sportiva dei minori).
In tema di modello Eas, non rientrando le associazioni culturali nell’alveo degli enti esonerati ovvero ammessi alla compilazione in forma semplificata (come sono le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni) si consiglia, in presenza di una associazione culturale sportive dilettantistica, la sua predisposizione in forma integrale.