Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI
La risposta dell'Agenzia
Gentile contribuente, nell'ipotesi di percezione di compensi in esenzione e rientranti nella disciplina di cui agli artt. 67/69 del T.U.I.R. e art. 25 della Legge n. 133/99, lo Sportivo Dilettante dovrà rilasciare una ricevuta, non soggetta ad IVA, ma che dovrà scontare la marca da bollo di 2 euro nel caso in cui il compenso ricevuto sia superiore a euro 77,47.
Il nostro commento
La risposta non è corretta in quanto in primo luogo si usano in modo improprio termini che, in campo IVA, hanno un significato ben preciso.
In questo ambito, quando si usa il termine “esenzione”, si fa riferimento alle operazioni tassativamente elencate nell’art. 10 del d.p.r. 633/72. Si tratta di quelle operazioni che, per ragioni sociali e di interesse generale, nonostante siano considerabili cessioni di beni o prestazioni di servizi, il legislatore ha disposto che fossero esenti dall’imposta.
Definire i compensi degli sportivi dilettanti come “non soggetti a IVA” è altrettanto errato perché le operazioni non soggette sono quelle considerate “esportazioni” o comunque carenti del requisito della territorialità.
Le prestazioni degli sportivi dilettanti sono considerate invece operazioni fuori campo IVA in quanto attività svolte al di fuori della abitualità e della esclusività.
Fatte queste doverose precisazioni, anche per quanto attiene all’imposta di bollo la risposta non ci risulta corretta, perchè la stessa Agenzia delle Entrate, con la sua circolare n. 18/E del 1 agosto 2018 – par. 8, rispondendo proprio sul tema “bollo sì/bollo no”, dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa (peraltro coincidente con quanto riportato nell’articolo pubblicato da Fiscosport nella Newsletter n. 3/2019), ha concluso che le ricevute per il pagamento delle prestazioni sportive dilettantistiche nonché dei rimborsi spese forfettari o analitici ecc. sono da considerarsi esenti dall’imposta di bollo perché si tratta di “documenti richiesti” dalle a.s.d., Federazioni ecc.
In altri termini: la a.s.d. effettua il pagamento di un rimborso spese forfettario a uno sportivo dilettante (o a un soggetto ammesso al particolare tipo di tassazione) e, a fronte di tale pagamento, chiede il rilascio da parte del beneficiario di un documento da questi quietanzato. Peraltro la ricevuta del pagamento, avvenendo nella maggior parte dei casi attraverso canali tracciabili, è quella che l’istituto di credito rilascia a fronte del bonifico effettuato.