Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

In linea generale, una semplice associazione culturale, in qualità di ente non commerciale, di tipo associativo e non riconosciuto che intende svolgere esclusivamente attività istituzionali, potrebbe considerare esauriti gli adempimenti di inizio attività una volta effettuata la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale (in quanto redatti, come generalmente nella prassi, in forma di scrittura privata non autenticata) e chiesta l'attribuzione del codice fiscale numerico.
Le attività istituzionali sono quelle direttamente connesse al perseguimento degli scopi posti a fondamento dell'associazione. A fronte di tali attività può essere disposto, in capo al socio, il versamento di una "quota associativa", da intendersi come il contributo per il sostegno, in maniera indifferenziata, delle spese generali dell'associazione e non come il "corrispettivo" a fronte di specifici e individuali servizi.
Tale ultima ipotesi si verifica quando, per esempio, l'associazione offre ai propri associati la partecipazione a determinati corsi (comunque funzionali al conseguimento degli obiettivi statutari), dietro il versamento di una quota di partecipazione. Tali attività sono di natura commerciale e possono godere, nel rispetto di precisi requisiti, di un trattamento fiscale di favore.
Ciò premesso, l'associazione che svolge solo attività istituzionali non è obbligata alla presentazione del Modello EAS di cui all’art. 30, D.L. 185/2008 e successive modificazioni, a differenza di quella che svolge anche attività commerciali. L'obiettivo di tale adempimento consiste infatti, sostanzialmente, nel monitoraggio degli enti associativi che, a fronte delle attività commerciali svolte, intendono godere delle specifiche agevolazioni fiscali disposte dalle normative vigenti di riferimento ("decommercializzazione speciale" ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, co. 3, T.U.I.R. e 4, co. 4, d.p.r. 633/72)..
I "registri legge 383/2000", citati dall'utente, si riferiscono a una particolare tipologia di enti non commerciali di tipo associativo denominata "associazioni di promozione sociale" (a.p.s.) e non alla generalità delle associazioni culturali. L'iscrizione a tali registri, tenuti su base regionale o nazionale, è subordinata a specifici requisiti relativi alle formali clausole contenute nell'atto costitutivo e nello statuto sociale, oltre che alle sostanziali ed effettive attività condotte.
Le a.p.s. meritorie, iscritte ai registri in questione, possono godere di ulteriori agevolazioni fiscali, quali ad esempio, tra le altre, il beneficio di partecipare al riparto del '5permille", oppure di consentire ai rispettivi sostenitori e finanziatori di usufruire di specifiche detrazioni o deduzioni di imposta relativamente alle erogazioni liberali effettuate.
Infine, rimanendo nella fattispecie generale delle associazioni che non svolgono attività commerciali, non sono previsti particolari obblighi in materia di libri contabili e sociali, essendo sufficiente tenere, nelle modalità ritenute più opportune, il libro dei soci, i libri delle adunanze degli organi sociali (assemblea dei soci e consiglio direttivo) e una elementare "prima nota cassa" (ed eventualmente "banca"), rispettando le ordinarie regole in materia di conservazione di documentazione contabile, amministrativa e corrispondenza, oltre, per i movimenti in contanti, le regole generali in materia di "antiriciclaggio".
Qualora l'utente volesse fornire più dettagliate informazioni in merito alla natura dell'associazione, alla sua missione e alle attività che intende compiere al fine di perseguire gli obiettivi statutari, potremmo fornire ulteriori indicazioni utili e consigli pratici e operativi.