Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito presenta alcuni aspetti dubbi. In particolare, non sembra corretto il riferimento al fatto che le nuove normative in materia di certificazione medica abbiano reso oltremodo difficile l'iscrizione di soggetti all'associazione, facendo riferimento anche al tesseramento. E' doveroso precisare, da un lato, che la normativa in materia di certificazione medica per la pratica di attività sportiva non agonistica, ha specificato il contenuto degli esami che devono essere eseguiti per il rilascio di tale certificazione (a tal riguardo, si vedano le linee guide del Ministro della Salute pubblicate l'otto agosto u.s.), e dall'altro, che il possesso del certificato medico ha da sempre costituito il presupposto per il tesseramento. Nulla di nuovo, quindi, sotto questo profilo.
Il lettore forse intendeva fare riferimento non tanto alla figura dei tesserati, quanto piuttosto a quella dei soci. A tal proposito, è opportuno chiarire che è necessario il certificato medico solo per coloro i quali praticano attività sportiva organizzata dall'ASD, come, del resto è sempre stato. Possono esserci soci che non intendono praticare attività motoria e per questo non si tesserano; non praticando attività sportiva non devono necessariamente essere in possesso di adeguata certificazione medica in corso di validità, nè è necessario prevedere nulla all'interno dello statuto in proposito.
E' altrettanto evidente che, ove, viceversa, si tratti di associati intenzionati a praticare attività sportiva organizzata dall'ASD anche solo occasionalmente (e quindi non tesserati) devono essere in regola con la certificazione medica, pena, in caso contrario la responsabilità del Presidente, in base ai principi generali del diritto. La norma, infatti, è chiara e considera atleti non agonisti (in linea con quanto disposto dal DM 1983) "coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, dalle Società Sportive affiliate alle FSN, alle Discipline Associate, agli EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982". Tale categoria non sembra essere limitata ai soli tesserati.
L'espressa previsione della responsabilità del Presidente in caso di mancata certificazione medica, può essere prevista anche dalla normativa regionale (è il caso, tra l'altro della Regione Marche) in materia di tutela sanitaria per l'attività sportiva non agonistica. Nulla è immutato, giova ribadirlo, in seguito all'entrata in vigore delle nuove normative.