Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
In linea generale le a.s.d. che optano per la l. 398/1991 sono esonerate dagli obblighi disposti dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del d.p.r. n. 600/1973, così come dagli obblighi di cui al titolo II del d.p.r. n. 633/1972. Tali esoneri valgono anche ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, in base alle disposizioni sopra citate, sussiste l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. hh) d.p.r. n. 696/1996 relativamente a scontrini e ricevute fiscali
Poichè non espressamente specificato nel testo del quesito, si presume che l'asd abbia "acquistato" dalla casa editrice le copie del libro in questione, per la successiva rivendita in occasione della presentazione.
Nella commercializzazione dei prodotti editoriali l'unica cessione soggetta a Iva si realizza tra editore e acquirente finale. In tale particolare settore infatti si applica il regime Iva speciale definito "monofase" di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c) del d.p.r. n. 633/1972. Il rivenditore e gli eventuali precedenti distributori non sono, giuridicamente e fiscalmente (ai fini Iva), parti della compravendita. Per tale motivo, essendo giuridicamente rilevante solo la vendita "diretta" da editore a consumatore finale, si giustifica l'applicazione dell'Iva esclusivamente in capo all'editore (da cui regime "monofase").
Sempre per tale motivo, i soggetti che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti editoriali (edicolanti, librai, ecc), sono esonerati dall'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del d.p.r. n. 633 del 1972 (fatturazione, registrazione, ecc.). Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 696/1996, non sono soggette all'obbligo di certificazione (mediante scontrino o ricevuta fiscale) ) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato. Nel caso in cui fosse richiesta la fattura da parte dell'acquirente, occorrerebbe indicare nel documento "operazione non soggetta a Iva ex articolo 74, primo comma, lettera c) del d.p.r. n. 633/1972".
Per quanto concerne l'imponibilità ai fini delle imposte dirette dei ricavi conseguiti dalla vendita delle copie vendute, si applicano le disposizioni generali previste, in tema di determinazione del'Ires e dell'Irap, dalla l. 398/1991.