Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Come indicato nelle Istruzioni per la compilazione del modello di Certificazione Unica, alla sezione “VII. Istruzioni per il sostituto d’imposta – Compilazione dati fiscali, previdenziali e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, la presente parte va utilizzata per indicare:
• le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2015 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del T.U.I.R. o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso T.U.I.R., cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
nel punto 4 è così riportato: “Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportato nel presente punto l’intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.”
In conclusione, come indicato dalle istruzioni su riportate, vige l’obbligo di indicare i compensi da lavoro autonomo (art. 53 T.U.I.R.), ancorché non assoggettati a ritenuta in quanto usufruiscono di norme agevolative; gli adempimenti si concludono con la Certificazione Unica, poichè a decorrere dal corrente anno d'imposta, non vi è obbligo di trasmissione del modello 770 (in scadenza, lo scorso 15/09).
Si ricorda, inoltre, che anche per i compensi sportivi dilettantistici e amministrativo-gestionali ex art. 67, co. 1, lett. m), fino a 7.500,00 euro a percipiente, vige il medesimo trattamento: soggetti a CU, ma non soggetti a 770.