Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

I beni (in particolar modo opere d'arte) che provengono da lasciti testamentari non sono considerati "beni merce", soprattutto perché l'ente che li riceve non svolge un'attività di compravendita di tali beni.
Pertanto la loro successiva vendita non è da considerare un'attività commerciale bensì cessione di beni patrimoniali non afferenti all'attività tipica dell'ente. Si tratta quindi di un'operazione che non riguarda l'ambito IVA.
L'ente pertanto dovrà, per maggior trasparenza, "patrimonializzare" tali beni, inserendo il loro valore nello stato patrimoniale e un pari valore in una riserva patrimoniale.
Per determinare il valore dell'opera, si può ricorrere ad un expertise cosa che del resto dovrebbe essere già avvenuta ai fini della redazione dell'inventario relativo all'eredità (e quindi si potrebbe assumere quel valore).
Al momento della cessione, l'ente emetterà una ricevuta con indicati i dati del soggetto acquirente. Essendo un'operazione fuori campo IVA, si dovrà applicare la marca da bollo da 2 euro salvo che l'ente non sia una Onlus nel qual caso, trova applicazione l'esenzione dall'imposta di bollo ex art. 27-bis della tabella allegata al d.P.R. 642/72.