Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Come comunicato nella Newsletter Flash del 7 luglio scorso, il "pacchetto sport" contenuto nella legge di bilancio 2018 – nel cui ambito era prevista la qualificazione delle collaborazioni sportive in termini di co.co.co. – sembra essere in via di abrogazione. Se pure non vi fosse più l'inquadramento ufficiale delle collaborazioni sportive come co.co.co., rimarrebbbe in vigore l'art. 67 T.U.I.R., cui è necessario prestare particolare attenzione.
Tale disposizione, come è noto, menziona i requisiti della legittima erogazione dei compensi sportivi. Ai sensi della citata prescrizione (comma 1, lett. m), sono considerati redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".
E' oltremodo evidente che presupposto imprescindibile per la legittima erogazione delle somme è l'assenza di un rapporto di lavoro come libero professionista o in qualità di lavoratore dipendente.
Le collaborazioni rese dagli istruttori in modo continuativo e soprattutto con carattere di professionalità devono indurre il sodalizio sportivo a prestare particolare attenzione nell'indviduazione delle modalità più consone di inquadramento degli istruttori, a prescindere dalla qualificazione ex lege in termini di co.co.co. (ormai verosimilmente abrogata), al fine di evitare una possibile riqualificazione in termini di subordinazione nel caso di accertamenti fiscali.
Caratteristica del rapporto di subordinazione, ai sensi dell'art. 2094 c.c., è lo svolgimento di una prestazione "alle dipendenze e sotto la direzione" del datore di lavoro; sono considerati indici di subordinazione, tra l'altro, la necessaria determinazione degli orari e delle modalità di lavoro, nonché l'erogazione della retribuzione (peraltro già quantificata) da parte del datore di lavoro, da un lato, l'assenza di autonomia del lavoratore nella realizzazione della propria attività professionale, dall'altro.
La presenza di un rapporto di lavoro subordinato non dipende, pertanto, dalla qualificazione – ex lege – della collaborazione in termini di co.co.co., unitamente alla continuità e professionalità del rapporto, quanto piuttosto, come detto, dalla presenza di alcuni presupposti, riconducibili, in definitiva, alla determinazione delle condizioni della prestazione da parte del datore di lavoro.
E' invero necessario non trascurare il fatto che, nonostante la mancanza della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, potrebbe ravvisarsi un rapporto libero professionale, che, ugualmente, esclude la legittima erogazione / percezione dei compensi sportivi.
Alla luce di tali brevi riflessioni, non può non raccomandarsi massima attenzione, prudenza e cautela nell'inquadramento dei collaboratori sportivi.