Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

I sodalizi sportivi possono collaborare con svariate figure professionali; con riguardo all'ambito motorio oltre ai chinesiologi possono essere coinvolti gli osteopati e i fisioterapisti. Il fatto che questi ultimi siano professionisti sanitari comporta una regolamentazione più stringente relativamente ai requisiti richiesti per lo svolgimento della propria attività.
E' necessario distinguere lo studio professionale del fisioterapista dall'ambulatorio di fisiokinesiterapia: l'uno è il luogo in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività professionale (in base ai D.M. 741/94, 168/96 ed alle Leggi 573/96, 42/99, 251/00 e al decreto legislativo 299/99), l’altro, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Gennaio 1997, impone la direzione medica.
La definizione ampia di studio professionale sembra poter comprendere anche l'utilizzo di una sola stanza, ad esempio situata presso un sodalizio sportivo, in virtù di un'interpretazione teleologica, focalizzata sulla destinazione d'uso del locale (idonea a consentire lo svolgimento della professione).
L’apertura di uno studio di fisioterapia richiede la comunicazione al Sindaco – competente per territorio – della Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.), a cui vanno allegati il titolo abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista, nonché alcuni documenti relativi all’immobile utilizzato, ovvero la planimetria e la destinazione d’uso dei locali. I citati documenti possono dover essere recapitati all’ASL di riferimento, anzichè al Sindaco. A tal riguardo, è opportuno verificare la normativa regionale di riferimento. La materia oggetto del quesito è, infatti, oggetto di disciplina anche regionale, per cui dovrà essere controllato il dettato normativo emanato dalla regione in cui il professionista decide di operare.