Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Normativa civilistica di riferimento
La possibilità di compensare debiti/crediti nell'ambito commerciale è principalmente una problematica di diritto civile da valutare alla luce delle disposizioni dei seguenti articoli del Codice:
Art 1241 (Estinzione per compensazione)
Quando due persone sono obbligate l' una verso l’altra, i due debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Art 1243 (Compensazione legale e giudiziale).
Comma 1. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.
Legale. Opera automaticamente. E’ richiesta la sola prova della contemporanea esistenza dei rispettivi rapporti di credito/debito che devono essere omogenei (p.es per cose fungibili), liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti né a termine né a condizione).
Comma 2. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione , il giudice può dichiarare la compensazione per la parte di debito che riconosce esistente…..
Giudiziale. Effetto di una pronuncia.
Art 1252 (Compensazione volontaria)
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. Le parti possono stabilire anche preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Volontaria/contrattuale. Per volontà delle parti. In tal caso è necessario documentare l’effettivo accordo di stralcio delle reciproche obbligazioni. La corrispondenza o la convenzione, attraverso cui i soggetti interessati stabiliscono di elidere le rispettive posizioni di debito e di credito, sconterà l' imposta di registro esclusivamente in caso d’uso.
Art 2423 ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)
Comma 6. Sono vietati i compensi di partite.
Il divieto riguarda quelle voci di bilancio eterogenee per diversa natura/origine, vale a dire non strettamente correlate tra loro (p.es non è possibile compensare un generico conto “crediti diversi” con un altrettanto indefinito “debiti diversi”, oppure “interessi attivi” con “interessi passivi” e ancora, “ricavi” con “perdite su crediti”).
Al contrario, come tra l’altro specificato anche dal principio contabile OIC n° 19, è fattibile ricorrere alla compensazione per ottenere l’estinzione delle reciproche obbligazioni (debito verso fornitore “A” con credito verso cliente “A”).
Normativa fiscale di riferimento
Art. 6 DPR 633/72 (Effettuazione delle operazioni).
Comma 1 Le cessioni di beni si considerano effettuate…nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Comma 3 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Si precisa che in tal caso, per i soggetti coinvolti in accordi compensativi, il momento impositivo sorgerà alla data in cui si verificherà l’estinzione dei rispettivi crediti/debiti.
La norma quindi stabilisce, chiaramente, che all’atto del pagamento (prestazioni di servizi) o del trasferimento (cessione di beni) è obbligatorio rilasciare fattura che, allo stesso modo, deve essere emessa nel caso di compensazione dare/avere. In tal senso vedasi Sentenza della Corte di Cassazione n° 15441 del 30 Giugno 2010.
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che l'a.s.d. possa ricorrere all'istituto della compensazione.
Si consiglia tuttavia di:
– Verificare l’emissione, nei termini di cui al comma 4 dell’art 21 DPR 633/72, delle fatture relative alla vendita/acquisto dei beni oggetto di compensazione.
– Predisporre lettera/convenzione dove si comunica l’intenzione di procedere alla compensazione, acquisire e conservare l’accettazione della controparte.
– Determinare l'IVA da versare secondo quanto alla normativa vigente (50% dell'imposta a debito per i soggetti in 398) e, sempre per chi si avvale del regime di favore, ricomprendere l'imponibile della fattura emessa nel calcolo del limite dei 250.000 €.
In caso di contabilità ordinaria procedere alla relativa contabilizzazione annullando parzialmente le partite.