Il quesito
Risposta di: Micaela CHIRUZZI

In base a quanto dispone l’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” dal CONI, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto, non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente fino a 7.500 euro per periodo di imposta (ad anno solare), indipendentemente dalla natura commerciale o meno dei proventi dalla stessa conseguiti (v. C.T.P. Lecco, n. 171/01/14).
Entro il 28 febbraio di ogni anno l’associazione sportiva dilettantistica deve rilasciare ai percettori di compensi per prestazioni sportive dilettantistiche la certificazione unica dei compensi (Modello CU), anche per coloro che hanno percepito compensi annui al di sotto di 7.500 euro e non hanno subito ritenute, cosi come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.60/E del 19 giugno 2001, e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. Inoltre, entro il 31 luglio l’associazione deve presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il mod 770, in cui vengono indicate le somme interamente corrisposte agli sportivi nel corso dell’anno d’imposta.
I compensi percepiti fino a 7.500 vengono dichiarati solamente se si è tenuti a presentare il modello unico. Essi vanno indicati nel quadro L, e non faranno cumulo con gli altri redditi conseguiti, in quanto esentati dalla tassazione Irpef.
Per gli importi eccedenti i 7.500, se il contribuente si avvale del modello 730, occorre compilare il rigo D4 del Quadro D (codice 7). Se, invece, presenta il modello Unico PF, va compilato il Quadro RL, sezione II-B, righi da RL21 a RL24.