Il quesito
Risposta di: Federico LODA
L'impostazione adottata dalla gentile lettrice è corretta. E infatti, per applicare il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991 e successive modifiche nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva, occorre preliminarmente distinguere tra le operazioni direttamente connesse e quelle non direttamente connesse agli scopi istituzionali. Le operazioni che configurano attività attività istituzionali, al contrario, sono in ogni caso escluse dal campo applicativo dell'Iva.
Il criterio per individuare le attività connesse agli scopi istituzionali è stato recentemente ribadito dall'Agenzia Entrate del Piemonte. Si tratta delle "attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali, ad esempio, vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, sponsorizzazioni correlate all’evento specifico, cene sociali, lotterie".
L'ente sportivo, pertanto, ha correttamente assoggettato i proventi ritratti dall'attività commerciale direttamente connessa agli scopi istituzionali (sportivi) alle più favorevoli disposizioni di cui alla Legge 398/1991 e ss.mm.
Fermo restando che le ulteriori attività commerciali, non beneficiando degli esoneri di cui al richiamato testo normativo, soggiacciono agli ordinari obblighi di cui al Dpr n. 633/1972. Conclusivamente il comportamento adottato è coerente alle disposizioni di legge, ma inevitabilmente genera delle "incomprensioni" a livello di banca dati dell'Amministrazione Finanziaria.
La soluzione prospettata non pare coerente con il sistema normativo, che impone l'esclusione delle operazioni attive ricadenti nel regime della L. 398/1991 dagli obblighi dichiarativi, per tale intendendo la dichiarazione annuale Iva e non (come risaputo) il c.d. spesometro.