Il quesito
Risposta di: Francesco SISANI
La comunicazione liquidazione periodica iva trimestrale 2017 è uno dei due nuovi adempimenti previsti per il 2017 per i contribuenti che liquidano l’imposta sul valore aggiunto, mensile o trimestrale.
In base a quanto stabilito con l’entrata in vigore del decreto 193/2016, ossia, il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2017, i contribuenti soggetti IVA, sono obbligati ad inviare entro specifiche scadenze 2 nuove comunicazioni:
1) la comunicazione trimestrale di tutte le fatture emesse e ricevute, le variazioni ivi comprese le bolle doganali (il cosiddetto Spesometro);
2) la comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA 2017.
Per quanto concerne il secondo adempimento, oggetto del quesito, il d.1. n. 93 ha dunque ripristinato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare (ad eccezione del secondo trimestre per il quale il termine scade il 16 settembre) una apposita dichiarazione – la “Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta” appunto – che va riferita alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate nel trimestre precedente. Tale obbligo grava sulla maggior parte dei soggetti passivi IVA, compresi quelli che presentino una liquidazione IVA a credito. Sono tuttavia esonerati dalla comunicazione liquidazione periodica IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, come ad esempio i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti, e quelli non obbligati alle liquidazioni periodiche: ad esempio, come i minimi e i forfettari.
Quindi a titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti non obbligati alla comunicazione, i contribuenti che:
- hanno effettuato solo operazioni esenti, esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva ai sensi ;
- si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 commi 1 e 2 del d.l. n. 98 del 2011 (regime abrogato ma ancora applicabile per coloro che avevano aderito prima del 31 dicembre 2015) e del regime forfetario per i lavoratori autonomi introdotto dalla legge di stabilità 2015 (l. 190 del 2014) sono nel regime dei minimi;
- sono piccoli produttori agricoli esonerati ex art. 34 comma 6 del d.p.r. 633/72 situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 d.p.r. 601 del 1973;
- i soggetti non residenti privi di identificazione IVA in Italia; i soggetti in regime MOSS;
- i soggetti in regime ex l. 398 del 1991.
Pertanto una associazione sportiva dilettantistica che abbia optato per il regime di cui alla legge n. 398/91, essendo esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non è tenuta a trasmettere la nuova comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, e dunque non potrà essere sanzionata in alcun modo per non avervi provveduto.