Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
La disciplina dello scioglimento e della liquidazione di una associazione dovrebbe essere prevista nello statuto e, quindi, dovrebbero essere seguite le regole ivi contemplate in ordine ai tempi e alle modalità.
Valgono le disposizioni generali, ricavabili dal primo libro del codice civile e dall’art. 148 del D.P.R. 917 del 1986.
Nella prima fase la delibera di scioglimento e di messa in liquidazione deve essere adottata dalla assemblea straordinaria, soddisfacendo i tempi e i quorum costitutivi e deliberativi previsti nello statuto.
Da questo momento si apre la fase di liquidazione, dove si riscuotono tutti i crediti e si pagano tutti i debiti dell’associazione.
Il patrimonio restante, in questo caso il macchinario, deve essere devoluto, attraverso una dichiarazione, a cura del liquidatore, ad “altra associazione con finalità analoghe”.