Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI
Nel quesito prospettato dal lettore, a fronte di alcune fatture emesse per pubblicità, viene dato atto della difficoltà dello sponsor a fare fronte al pagamento.
La conseguenza è il mancato incasso sia dell’IVA – come indicato da lettore – che dell’imponibile della prestazione.
Si chiede se, in caso di mancato incasso dell’IVA, vi sia la possibilità di differirne il versamento.
Al riguardo, posto che dovrebbe trattarsi dell’IVA del primo trimestre in scadenza il prossimo 16 maggio, occorre precisare che la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di maggio è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’art. 18, co. 1, del d.l. 23/2020 (Decreto Liquidità): diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Circa le modalità da seguire per la verifica, trattandosi di IVA trimestrale in scadenza a maggio, si ritiene che la verifica debba essere fatta per il solo mese di aprile.
Ciò risulta però in contrasto con quanto affermato dalla Circolare 9/E/2020 dello scorso 13 aprile dall’Agenzia delle Entrate:, al quesito 2.2.6, Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente, in cui si prevede che la verifica debba avere a riferimento entrambi i mesi (marzo e aprile): DOMANDA: Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)? RISPOSTA: Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.
Il versamento sospeso dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.