Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

La disciplina dello scioglimento e della liquidazione di una associazione è prevista nello statuto e si devono seguire le regole ivi contemplate in ordine ai tempi e alle modalità.
Per quanto non scritto nello statuto, valgono le disposizioni generali, ricavabili dal primo libro del codice civile, e dall’art. 148 del d.p.r.. 917 del 1986; di quest'ultimo si evidenzia l’importanza del passaggio consultivo presso l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L'iter consueto prevede nella prima fase la delibera di scioglimento e di messa in liquidazione, che deve essere adottata dalla assemblea straordinaria, soddisfacendo i tempi e i quorum costitutivi e deliberativi previsti nello statuto.
Da questo momento si apre la fase di liquidazione, dove si riscuotono tutti i crediti e si pagano tutti i debiti dell’associazione: solo in questa fase si può parlare di devoluzione del patrimonio.
Anticipare tale periodo, seppur in buona fede, comporta un atto totalmente autonomo dallo scioglimento e devoluzione, che segue il suo iter ordinario. La stessa donazione, infatti, si configura come atto di straordinaria amministrazione, che va autorizzato dall'organo competenete secondo lo statuto e va debitamente motivato. Si raccomanda molta attenzione sul punto, in quanto atti dispositivi gratuiti in una fase immediatamente precedente allo scioglimento possono lasciare inferire un aggiramento della normativa. In questo senso si ritiene più opportuno valutare la soluzione di una vera e propria compravendita del mezzo.
Poniamo successivamente l'accento sulla circolare n. 18/E/2018 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, dove al punto 7.2 viene affrontata la questione della devoluzione del patrimonio.
L'Ufficio, enfatizzando la gratuità dell'operazione, rileva che la donazione dovrebbe essere assoggettata a imposta di donazione; in più, in capo all'ente sportivo che opera la devoluzione, se il bene è afferente all'area commerciale, essendo il bene estrapolato alle finalità istituzionali del medesimo, andrebbe assoggettato a Iva ed Ires.
Come sottolineato da altri pubblicisti, questa presa di posizione da parte dell'Agenzia può avere ricadute pesanti sulle scelte di tutti gli enti in difficoltà che volessero sciogliersi, e poco ha a che vedere con le realtà sportive del nostro territorio, spesso piccolissime.