Il quesito
Risposta di: Enzo MARRA
Uno degli obblighi delle associazioni sportive dilettantistiche è l’approvazione del rendiconto economico finanziario in virtù dei principi di partecipazione e di trasparenza. L’approvazione del rendiconto e la sua corretta elaborazione strutturale è uno degli oneri probatori posti a carico delle associazioni che vogliono usufruire del regime agevolativo tributario.
E’ senza dubbio un strumento gestionale da cui poter desumere sia un corretto agire economico finanziario che un coerente agire amministrativo dell’esercizio sociale.
Nello specifico l’art. 20 comma 1 del codice civile prescrive che l’assemblea delle associazioni debba essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Nulla dice in merito all’esercizio sociale.
Inoltre il decreto legislativo 460/97 e l’art. 90 della legge 289/2002, che hanno inciso sulla modifica dell’impianto normativo dell’art 148 (ex 111) del T.U.I.R. 917/86, prescrivono l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Riguardo al termine di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto è utile richiamare l’art 2364, comma 2, codice civile, in base al quale l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; è tuttavia possibile che lo statuto possa prevedere anche un termine inferiore o superiore in quanto il riferimento al codice civile riguarda la disciplina applicabile alle società di capitali e, in mancanza di specifica disposizione delle norme riguardanti le a.s.d. non deve necessariamente essere applicato al mondo non profit. Resta fermo che il termine indicato in statuto è comunque quello entro il quale deve essere fissata la riunione dell’assemblea.
Se dunque la norma nello specifico non prevede che l’esercizio sociale debba corrispondere con l’anno solare, è facoltà dei singoli associati di disciplinare nello statuto il vincolo temporale.
Va infine rilevato che sono diversi gli enti sportivi che preferiscono rapportare il periodo temporale del rendiconto con quello sportivo, trovando più comodo e funzionale far coincidere gli accadimenti gestionali e sportivi con quelli finanziari ed economici.
In chiusura ricordiamo che la scelta di non far coincidere l'esercizio sociale con l'anno solare ha importanti implicazioni per quanto concerne le modalità e ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Questi ultimi sono infatti così fissati:
– entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica;
– entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata tramite banca o posta.
Pertanto:
– Ente non commerciale con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare presenta la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 31 ottobre;
– Ente non commerciale con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (esempio 1° luglio – 30 giugno) presenta la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 31 gennaio successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Va infine ricordato che nell'ipotesi di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la dichiarazione annuale Iva (se dovuta) e la dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770 vanno per anno solare e hanno scadenze proprie diverse da quella dei redditi Mod. Unico (v. anche la Risposta al Quesito n. 694 del 26/02/2013 a cura di S. Andreani)