Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Il limite di 65.000 euro menzionato nel quesito è da considerarsi solo ed esclusivamente ai fini della fatturazione elettronica.
Ricordiamo che l’art. 10, comma 1, d.l. n. 119/2018 prevede l’esonero dalla fatturazione elettronica per “i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di superamento della soglia di euro 65.000, i soggetti che applicano la Legge n. 398/91 possono emettere autonomamente la fattura elettronica (tipo documento “TD01”), esponendo l’IVA ordinariamente (non in reverse charge) nel documento.
Le problematiche connesse alla fatturazione elettronica sono state più volte affrontate sulle pagine di questa rivista: in questa sede si rinvia pertanto, in particolare, gli articoli apparsi nelle Newsletter n. 4/2019 e Newsletter n. 3/2019).
Per quanto concerne il limite dei proventi per aderire al regime forfetario ex legge 398/91, con la legge di stabilità 2017 l’importo dello stesso è stato elevato a 400.00,00 euro, ragguagliato ad anno nel caso di esercizio inferiore all’anno: solo l’imponibile funge da ricavo, e non la quota di IVA forfetariamente trattenuta all’interno dell’Ente.
Ricordiamo che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che optano per il regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 applicano “per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali” le disposizioni previste dall’articolo 74, sesto comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Quest’ultimo prevede che, agli effetti della determinazione dell’IVA, la detrazione di cui all’articolo 19 dello stesso d.p.r. è forfettizzata con l’applicazione di una detrazione, in via generale, pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. La medesima disposizione prevede, inoltre, una specifica percentuale di detrazione forfettizzata per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per le quali la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle operazioni stesse.
Ognuno di questi applicherà, in sede di determinazione del reddito imponibile, la detrazione forfetaria corretta.