Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

La materia relativa alla imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni è regolata dal decreto legislativo del 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, intervenuto per revisionare e armonizzare l’intera materia nelle linee generali, demandando ai singoli comuni (art. 3) la regolamentazione dettagliata sia quanto agli spazi utilizzabili che alla misura delle tariffe impositive.
Giova qui riportare l’art. 5 del decreto citato, che, rubricato “Presupposto dell’imposta”, dispone
“1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.”
Ne discende che in genere non sono soggetti a imposta
– i messaggi che non siano in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili
– i messaggi che non promuovono beni, servizi o che non sono finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato
Posto che le locandine a cui si riferisce il quesito saranno senz’altro in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si pone la questione se vi siano compresi messaggi di tipo pubblicitario. Se si trattasse della sola informativa relativa all’incontro sportivo la risposta sarebbe negativa (e dunque mancherebbe il presupposto per l’imposta) ma la presenza dei nomi degli sponsor richiede un’ulteriore indagine.
L’art. 7, c. 1 e 2, d.l. n. 507 dispone che
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Se dunque si intende che la frase “in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario” indichi la superficie occupata dai loghi e dai nomi degli sponsor, la risposta al quesito sarà positiva o negativa a seconda dell’area ad essi complessivamente dedicata nella locandina (superiore o inferiore a 300 cmq: es. 30×10 o 25×12). L'ipotesi di poter interpretare il messaggio pubblicitario in sè come distinto dalle altre comunicazioni contenute nel manifesto è suffragata dalla Risoluzione Min. Finanze n. 41 del 16/3/1999, che a nostro avviso si può applicare per analogia al caso prospettato.
Qualora si ritenga di essere assoggettati all’imposta comunale, consigliamo alla a.s.d. di rivolgersi ai competenti Uffici del Comune: i regolamenti comunali devono indicare le tariffe relative all’esposizione delle locandine negli esercizi pubblici e nelle vetrine dei medesimi, tariffe che si determinano in base alla superficie e alla durata dell’esposizione.