Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito non sembra invero formulato correttamente (non ne abbia a male la lettrice). Il riferimento all'art. 67 T.U.I.R. indica una modalità di "retribuzione", cd. compenso sportivo, che può essere legittimamente corrisposta e percepita solo in presenza di determinati presupposti, elencati dalla citata disposizione (art. 67, c. 1, lett. m T.U.I.R.), secondo cui "amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche1. Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".
I presupposti per la legittima percezione e corresponsione di tali somme sono stati analizzati in varie occasioni per cui sembra sufficiente un rinvio ai tanti contributi apparsi in questa Rivista, seppure con qualche precisazione. Il CONI, da ultimo, con la delibera n. 1569, 10 maggio 2017, ha infatti elencato le discipline – che a dire dell'unico ente certificatore dell'attività sportiva – possono essere considerate sportive.
A seguito di tale riforma, la percezione di somme nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche può riguardare solo le discipline indicate. E', pertanto, doveroso prestare la massima attenzione all'attività praticata dal percettore delle somme. La novità non sembra riguardare il caso concreto posto dalla lettrice, purchè, ovviamente, l'istruttore di nuoto venga impiegato solo per l'attività indicata e non per altre, ad esempio, di fitness in acqua, che potrebbero non essere comprese tra quelle elencate dall'ente esponenziale del mondo sportivo.
In merito all'età del percettore, sarebbe doveroso avere maggiori informazioni. Nonostante la norma citata faccia riferimento ai cd. compensi sportivi (qualificati come redditi diversi a fini fiscali) erogabili nello svolgimento diretto di attività sportiva, non può trascurarsi il fatto che tra l'allenatore e l'ente sportivo si conclude un contratto. Il fatto che il legislatore non chiarisca la natura giuridica di tale contratto (in merito alla quale la dottrina è divisa), non agevola nemmeno la comprensione di tale aspetto. A volerlo considerare un contratto di lavoro "speciale" potrebbero applicarsi – in via analogica – le norme per il rapporto di lavoro "ordinario" anche riguardo all'età del lavoratore.