Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

A partire dal 2015 i sostituti d’imposta devono utilizzare un solo modello per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i "redditi diversi".
Tale modello è definito "Certificazione Unica".
Con riferimento al periodo di imposta 2015, la Certificazione Unica deve essere rilasciata al percettore delle somme, entro il 29 febbraio 2016, e successivamente deve essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2016.
L’adempimento della Certificazione Unica deve essere assolto anche dai soggetti (a.s.d., s.s.d.) che corrispondono redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. m), T.U.I.R, nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva e amministrativo-gestionale.
Tali redditi devono essere indicati nella Certificazione Unica anche nella ipotesi in cui rientrino nella fascia di esenzione Irpef (pari a euro 7.500,0) di cui all'art. 69, co. 2, T.U.I.R, con la sola esclusione per i rimborsi analitici delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di trasferte.
Per maggiori approfondimenti si invita alla lettura dell'articolo di approfondimento In febbraio due importanti adempimenti per a.s.d. e s.s.d., a cura di Patrizia Sideri, nella Newsletter Fiscosport n. 3/2016.